Studio Legale Pascotto
Avvocato Civilista
Segnalo la singolare sentenza del Tribunale di Palmi (n. 6 del 7.1.2021) in tema di separazione coniugale addebitata al marito che
si è finto single su Facebook.
Il tribunale ha ritenuto che la causa del fallimento del matrimonio fosse la violazione dell’obbligo di fedeltà: l’istruttoria aveva evidenziato messaggi scambiati tramite WhatsApp con la presunta amante, testimonianze dei familiari della moglie e soprattutto il fatto che il marito aveva indicato come stato nel profilo Facebook quello di “single”.
Il Giudice ha precisato che queste indicazioni non sono prova di un rapporto extraconiugale, ma costituiscono un atteggiamento lesivo della dignità del partner proprio nella misura in cui, pubblicamente e sin troppo palesemente, rappresentano ai terzi estranei un modo di essere o uno stato d’animo incompatibile con un leale rapporto di coniugio.
Strada dissestata: negato il risarcimento all’automobilista che danneggia l’auto a causa di una buca
Respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti del Comune di Pederobba (TV). Decisiva l’osservazione secondo cui le condizioni della strada, dissestata e di solito usata da mezzi agricoli, avrebbero richiesto una maggiore prudenza alla guida.
Per la Corte di Cassazione dunque (ord. 3.2.2021 n. 2525) l’automobilista è colpevole se, percorrendo quel tratto con la propria vettura, centra in pieno una grossa buca, riportando danni seri al veicolo.
Viene così confermato un orientamento ormai consolidato: l’ente proprietario della strada risponde ex art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura e alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’eventuale danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.
Il Tribunale di Milano ordina ad Apple di fornire ai genitori i contenuti digitali bloccati del figlio deceduto
E’ il caso di un ragazzo, morto in un incidente stradale, e dei suoi genitori intenzionati a recuperare dai suoi account i contenuti digitali andati persi con il telefonino distrutto nello scontro, ma sincronizzati sul cloud.
Volevano recuperare in particolare video e foto, nonchè le ricette del ragazzo, giovane chef, per raccoglierle in un progetto dedicato alla sua memoria. Apple tuttavia rifiutava per ragioni legate alla protezione dell’identità di terzi in contatto con il ragazzo, e per la sicurezza dei clienti.
Il Tribunale di Milano (ord. 10.2.2021) ha ritenuto illegittimo il rifiuto di Apple e dato applicazione all’art. 2-terdecies Codice della privacy sulla tutela post-mortem. Tale norma demanda alla persona la scelta in vita se lasciare o no agli eredi la facoltà di accedere ai propri dati, e in assenza di un suo espresso divieto scritto attribuisce i diritti sui dati del defunto a chi agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione. E tali sono, per la giudice, il legame esistente tra genitori e figli e la volontà di realizzare un progetto che possa tenerne viva la memoria: due elementi che incarnano anche il perseguimento del legittimo interesse richiesto dal Regolamento generale europeo sulla privacy per superare il diniego opposto da Apple per tutelare la sicurezza dei clienti.
Investimento del pedone fuori dalle strisce pedonali
La Cassazione (sentenza n. 4738 del 8.2.2021) ha precisato che “in tema di circolazione stradale il conducente del veicolo è tenuto a osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze”.
La Cassazione ha in altri termini chiarito che le strisce pedonali non devono essere considerate solo quelle con il segnale bianco a terra dovendo invece avere riguardo al complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamento pedonale.
Separazione personale e addebito: il ruolo degli screenshot
Il caso riguarda una coppia in fase di rottura a causa della relazione extraconiugale portata avanti dal marito e ostentata sul proprio profilo Facebook.
La moglie, che proprio su Facebook aveva invitato il marito a mantenere la propria famiglia invece di pensare a farsi le vacanze con l’amante (testimone una foto ritraente dei biglietti aerei), ha salvato le risposte in cui il marito ammetteva la relazione e il viaggio stesso, adducendo come prova come li avesse «campati tutti» fino a quel momento.
Esaminati gli screenshot, il Tribunale di Rimini (sentenza n. 82 del 1.2.2021) ha dato ragione alla moglie sottolineando come una simile lesione della dignità sia sufficiente per l’addebito della separazione.
Divorzio: l’ex moglie con poca voglia di cercare lavoro deve dire addio all’assegno divorzile
A seguito della separazione intervenuta tra coniugi, è legittima la revoca dell’assegno divorzile accordato alla moglie, qualora quest’ultima rinunci senza giustificato motivo a cercare una occupazione lavorativa pur in assenza di patologie e/o di condizioni di salute ostative allo svolgimento di attività lavorative, tenuta in giusta considerazione l’età del coniuge e anche la condizione economica.
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2653 del 4.2.2021), la donna di quarantasei anni di età aveva già svolto nel recente passato lavori come addetta alle pulizie sia pure occasionalmente, mentre l’assegno divorzile revocato ammontava a complessivi duecento euro al mese.
Patrocinio a spese dello Stato: adeguato il limite di reddito
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24 il decreto 23 luglio 2020 del Ministero della Giustizia concernente l’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione non dovrà essere superiore a € 11.746,68.
Il gratuito patrocinio è istituto che garantisce ai non abbienti l’assistenza legale gratuita, con costi interamente a carico dello Stato, sia per quanto riguarda i compensi degli avvocati che per le spese di giustizia, nei nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari.
Autovelox: taratura solo da soggetti accreditati
La Corte di Cassazione con la sentenza del 26.1.2021 n. 1608 torna sulla questione inerente l’obbligo di taratura periodica delle apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità dei veicoli.
Per la validità della sanzione non è sufficiente la produzione, da parte dell’Amministrazione, del certificato che dimostra il corretto funzionamento dell’apparecchiatura stante la verifica di funzionalità e taratura effettuata nei tempi previsti.
Tale verifica periodica, infatti, deve essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA oppure anche presso lo stesso costruttore, se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000 o, come chiarito dal D.M. 13 giugno 2017, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni).
La multa pertanto si può contestare non solo se l’autovelox non è tarato ma anche se non è chiaro chi abbia effettuato la taratura.
La Corte di Cassazione introduce la c.d. adozione mite
La Corte di Cassazione (ord. 1476 del 25.1.2021) introduce nel nostro ordinamento la c.d. “adozione mite”.
Il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell’interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l’adozione legittimante costituisce una “extrema ratio” cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse.
In Italia infatti coesistono l’adozione legittimante (fondata sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici), e adozioni che consentono la conservazione del rapporto. Il modello di adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, lett d) della legge n. 184/1983, può, nei singoli casi concreti e previo compimento delle opportune indagini istruttorie, costituire un idoneo strumento giuridico per il ricorso alla cd. “adozione mite”, al fine di non recidere del tutto, nell’accertato interesse del minore, il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine.
Sanzioni amministrative al farmacista che dà ai clienti farmaci senza ricetta fuori dai casi di deroga
E’ il caso di una farmacista sanzionata dalla Regione per aver consegnato farmaci senza la necessaria e preventiva ricetta.
Il tribunale accoglieva l’opposizione della dottoressa ritenendo si trattasse di mero anticipo dei farmaci in attesa di ricevere la prescrizione medica dal paziente. La Corte d’Appello al contrario accoglieva l’impugnazione della Regione.
La farmacista promuoveva quindi il Ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, con la sentenza n. 1420 del 22.1.2021, lo dichiarava inammissibile sancendo come la farmacista non avesse dimostrato che la consegna anticipata dei farmaci fosse avvenuta nel rispetto delle condizioni previste dal DM 31.3.2008.
I farmacisti hanno infatti l’obbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta. La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal D.Min. Salute 31.3.2008 (patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere).

