Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge


Si tratta del caso deciso dal Tribunale di Monza (decreto 22.7.2021) relativo alla controversia insorta tra genitori sulla vaccinazione anti covid del figlio quindicenne. Il Tribunale, dopo aver richiesto una relazione sullo stato di salute del figlio, che attestasse l’eventuale presenza di patologie o allergie che potessero rappresentare un impedimento medico alla somministrazione del vaccino, ha autorizzato la madre a sottoporre il figlio alla vaccinazione attribuendo a lei la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso del padre, non sussistendo controindicazioni mediche. Il Giudice ha altresì evidenziato l’elevata efficacia dei vaccini nel proteggere dalla malattia attestata dalla comunità scientifica internazionale, nonchè la volontà manifestata dal minore di sottoporsi a vaccinazione per poter riprendere in sicurezza la propria vita sociale, scolastica e sportiva di cui va necessariamente tenuto conto per la sua età e maturità.


Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un’infezione in conseguenza di una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest’ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l’ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività. È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 22.4.2021, n. 10592.

E’ in vigore dal 1 febbraio il Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat), pubblicato in G.U. lo scorso 17.1 con il Decreto 10.12.2019 n.168, che ha dato piena attuazione alla Legge sul Testamento Biologico.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può manifestare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, compresi il consenso o il rifiuto rispetto a accertamenti diagnostici, opzioni terapeutiche, singoli trattamenti sanitari.
La Banca dati destinata alla registrazione delle Dat, verrà alimentata con le Dat raccolte dagli ufficiali di stato civile dei comuni di residenza dei disponenti, dai notai e dalle Regioni che abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle Dat.
Potranno accedere alla Banca dati solo i medici che hanno in cura il paziente in situazione di incapacità di autodeterminarsi, il fiduciario (indicato dal medesimo disponente) ed il disponente stesso, tramite identificazione con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) che garantisce la sicurezza dell’accesso.
In tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto, anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell’esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione sentenza del 26 novembre 2019, n. 30727.
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Roma (sentenza del 23.9.2019) ha disposto che l’amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, una volta ricostruita la volontà’ dell’amministrato anche in via presuntiva, ed in assenza di pareri contrari (di parenti e del medico), possa decidere di rifiutare le cure senza dover prima tornare davanti al giudice. E ciò’ dunque anche in assenza di un testamento biologico.
Il Giudice Tutelare ha emesso una decisione di ‘non luogo a provvedere’ sull’istanza che gli era stata presentata ed in cui si chiedeva una espressa autorizzazione ad interrompere i trattamenti. Nel caso specifico, l’amministratore di sostegno era anche il compagno di una signora di 62 anni in stato vegetativo irreversibile dal dicembre 2017.
Il Tribunale di Roma ha fatto un passo in avanti rispetto alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la decisione n. 144 del marzo scorso. In quell’occasione infatti i giudici di legittimità’ avevano affermato che il conferimento all’amministratore di sostegno della ‘rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non porta con se, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita’. Si tratta infatti di un potere, sempre secondo la Consulta, che, ove opportuno, deve essere conferito appositamente dal giudice tutelare.
E’ il caso di una paziente che ha chiesto i danni patrimoniali a un medico dichiarando di essere stata convinta dal sanitario ad operarsi, nonostante un quadro clinico non preoccupante e alla quale era stato prospettato un intervento non impegnativo.
Nel corso dell’operazione si verificava un’imponente emorragia, che rendeva necessario un secondo intervento chirurgico, al quale seguiva un lungo e doloroso decorso postoperatorio.
A causa di ciò subiva un terzo intervento, senza la preventiva acquisizione del consenso informato.
La Corte di Cassazione n. 23328 del 19.9.2019 ha stabilito che il consenso informato non vale se il paziente non è stato adeguatamente informato e se è ragionevole ritenere che, se lo fosse stato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento.
Il consenso può ritenersi informato solo se il chirurgo fornisce al paziente informazioni dettagliate sui risultati conseguibili, ma anche sulle possibili conseguenze negative dell’intervento. E quando l’operazione è riparatoria le comunicazioni devono essere ancora più specifiche: il malato va messo al corrente della patologia determinata dagli interventi precedenti e delle reali prospettive di superare le criticità, mentre in questo caso i sanitari hanno fornito indicazioni soltanto generiche.
Nel caso specifico, la paziente ha subito un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione a causa del deficit informativo.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32803 depositata il 22.7.2019, in tema di responsabilità penale dell’operatore sanitario, sancisce che le condotte coercitive finalizzate a limitare la libertà di movimento dei pazienti in cura presso la struttura ospedaliera integrano il reato di sequestro aggravato di persona e non quello di violenza privata.
La vicenda esaminata dalla Corte prende in considerazione in particolare la c.d. pratica del materassino: l’abitudine di chiudere le porte delle camere dei pazienti con l’apposizione di un materassino per impedirne l’uscita, e non essere disturbati durante la turnazione notturna.
I giudici, respingendo la richiesta di derubricare il reato in violenza privata, affermano che mentre la violenza privata lede la libertà psichica di autodeterminazione della persona, il sequestro di persona lede la libertà di movimento. Dunque per il principio di specialità di cui all’art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza, fisica o morale, sia stata usata direttamente ed esclusivamente per privare la persona offesa della libertà di movimento.

