Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca
Con sentenze del 22.7 e del 10.9.2025 la Corte di Appello di Firenze ha deciso due controversie intentate da alcuni correntisti contro gli istituti di credito di riferimento, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di bonifici fraudolenti disposti tramite il servizio di home banking. La Corte fiorentina ha chiarito, in entrambe le pronunce che il D. Lgs. 27.1.2010 n. 11 prevede una forma di responsabilità aggravata in capo alla banca, la quale, in caso di operazioni abusivamente ordinate, è tenuta a dimostrare il dolo o la colpa grave del correntista. Viene pertanto a configurarsi un’ipotesi di responsabilità “semi–oggettiva” della banca, che trae la sua giustificazione nel fatto che questa, nel fornire i propri servizi attraverso canali rischiosi, si assume un rischio di impresa.

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