Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento
Una società produttrice di automobili risolve il contratto con la concessionaria a causa dell’inadempimento di quest’ultima, facendo valere una clausola risolutiva espressa. In base a tale previsione pattizia, il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento di un importo pari alla metà del valore del veicolo più economico. La società concessionaria agisce in giudizio considerando la risoluzione illegittima e il giudice di merito accoglie tale ricostruzione ritenendo l’inadempimento non grave in considerazione del volume d’affari intercorrente tra le parti.
Se nel contratto è presente una clausola risolutiva espressa il giudice può sindacare la gravità dell’inadempimento?
La Corte di Cassazione (ord. 4.12.2025 n. 31763) risponde negativamente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”. Giova ricordare che la risoluzione del contratto può avvenire per decisione di un giudice (ope iudicis) e, allora, si parla di risoluzione giudiziale, ma anche di diritto (ipso iure) come nell’ipotesi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.. Secondo la regola generale in materia di risoluzione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (così dispone l’art. 1455 c.c.). Invece, la clausola risolutiva espressa supera la necessità di svolgere una valutazione sulla gravità dell’inadempimento giacché sono i contraenti che, ex ante, nel determinarne il contenuto, stabiliscono che l’inadempimento di una determinata obbligazione sia sufficientemente grave da giustificare la risoluzione. Pertanto, il giudice deve verificare solo se l’inadempimento si sia verificato e se sia imputabile al debitore, ma non può valutarne la gravità già stabilita contrattualmente.

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