ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?




Con la sentenza n. 1268 del 13.1.2025 la Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. Nel caso concreto era emerso che l’imputato aveva posto in essere condotte atte ad impedire alla coniuge la ricerca di un’occupazione e tali da ostacolare lo sviluppo di relazioni sociali come l’installazione di una telecamera così da sorvegliare i suoi movimenti, divieti anche accompagnati da minacce e umiliazioni, impiegandola quale contabile della sua azienda senza versare lo stipendio.



La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.




