Articolo di :

Graziella Pascotto

ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria? 150 150 Graziella Pascotto

ll nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?

Il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di disegno di legge presentato in Senato il 31.3.2025 recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, proposto dai ministeri della Giustizia, dell’Interno, per la Famiglia Natalità e Pari Opportunità, per le Riforme istituzionali e Semplificazione normativa.
Il provvedimento prevede l’introduzione nel nostro sistema giuridico con l’art. 577 bis c.p. del reato di femminicidio, qualificando come tale il delitto commesso da chiunque provochi la morte di una donna per motivi di discriminazione, odio di genere o per ostacolare l’esercizio dei suoi diritti e l’espressione della sua personalità.
Tra le altre misure previste, l’introduzione nei confronti dei detenuti colpevoli di reati del Codice rosso di limitazioni all’accesso ai benefici previsti dalla legge; la presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari in sede di scelta delle misure cautelari; informazioni, su loro richiesta, ai parenti della vittima in caso di evasione, scarcerazione, revoca e sostituzione delle misure applicate all’imputato o al condannato; aumento delle pene fino al 50% per i maltrattamenti in famiglia, l’uso di armi o sostanze corrosive e l’interruzione di gravidanza non consensuale, e fino a 2/3 per stalking e revenge porn. Le altre novità di rilievo riguardano la vittima, che potrà chiedere di essere ascoltata direttamente dal magistrato anziché dalla polizia giudiziaria, e i magistrati, per i quali è prevista una formazione obbligatoria.
Molte le critiche, prima fra tutte la genericità della nuova fattispecie, oltre all’assenza di risposte di carattere culturale/educativo ad un fenomeno così complesso e diffuso come la violenza sulle donne.
Il nuovo d.d.l. su femminicidio e codice rosso: sarà vera gloria?
Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l’ordinanza delle Sezioni Unite 150 150 Graziella Pascotto

Caso Diciotti e risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco: l’ordinanza delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza del 6.3.2025) hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino eritreo, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva respinto la domanda di risarcimento danni non patrimoniali presentata dal ricorrente insieme ad altri connazionali conseguenti al loro trattenimento in condizione di detenzione a bordo della nave “Diciotti” della Guardia Costiera italiana nell’agosto 2018. Secondo la Cassazione, il ricorrente ha diritto a un risarcimento, che dovrà essere definito dalla stessa Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
I principi di diritto espressi nell’ordinanza sono, in breve, i seguenti:
– il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare non è un atto politico sottratto al controllo giurisdizionale, ma è un atto amministrativo;
-l’obbligo del soccorso in mare rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano, e costituisce un preciso dovere prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare;
-lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco nel più breve tempo ragionevolmente possibile (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9) fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso. Per luogo sicuro si intende un posto in cui sia garantita non solo la sicurezza intesa come protezione fisica delle persone soccorse, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, come il diritto dei rifugiati di chiedere asilo;
-il trattenimento a bordo di migranti non ancora compiutamente identificati non può essere inquadrato tra i procedimenti di espulsione o estradizione, né quale misura finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio;
-il danno non patrimoniale derivante dalla detenzione non giustificata durata per 10 giorni, e riconducibile a un errore dell’amministrazione, è dato dalle conseguenze personali e sociali del mancato rispetto del diritto alla libertà personale. Si tratta di un danno che non richiede una prova particolarmente gravosa, essendo esperienza comune e agevolmente ricavabile dai fatti il senso di umiliazione e la sofferenza psicologica connessa al dover subire una coercizione ingiusta della propria libertà.
L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali 150 150 Graziella Pascotto

L’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali

Entro il 31.3.2025, tutte le aziende iscritte al registro delle imprese, comprese le società tra professionisti, con sede legale o una stabile organizzazione in Italia, dovranno dotarsi obbligatoriamente di una polizza assicurativa per la copertura dei danni da calamità naturali in particolare ai beni aziendali di cui all’articolo 2424 c.1 Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), c.c. utilizzati a qualsiasi titolo per l’attività di impresa, ovvero terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. I danni coperti sono quelli cagionati da sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, mentre vengono espressamente esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili gravati da abuso edilizio, anche dopo la costruzione, o costruiti in carenza delle autorizzazioni necessarie e le imprese agricole.
I premi sono proporzionali al rischio e possono essere adeguati periodicamente, tenendo conto di vari fattori come la vulnerabilità dei beni, l’ubicazione, misure di prevenzione adottate e l’evoluzione dei rischi.
L’impresa che non rispetti l’obbligo di stipulare la polizza catastrofale entro la scadenza è soggetta a sanzioni indirette come l’esclusione da benefici pubblici: incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità.
L'assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali
Maltrattamenti in famiglia: la violenza comprende anche quella economica 150 150 Graziella Pascotto

Maltrattamenti in famiglia: la violenza comprende anche quella economica

Con la sentenza n. 1268 del 13.1.2025 la Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. Nel caso concreto era emerso che l’imputato aveva posto in essere condotte atte ad impedire alla coniuge la ricerca di un’occupazione e tali da ostacolare lo sviluppo di relazioni sociali come l’installazione di una telecamera così da sorvegliare i suoi movimenti, divieti anche accompagnati da minacce e umiliazioni, impiegandola quale contabile della sua azienda senza versare lo stipendio.

Studio Cataldi - il Diritto Quotidiano. Notizie giuridiche, guide legali,  sentenze

https://www.studiocataldi.it/articoli/47245-maltrattamenti-in-famiglia-la-violenza-comprende-anche-quella-economica.asp

Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge 150 150 Graziella Pascotto

Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge

La legge è stata approvata in data 11.2.2025 e prevede una precisa procedura per l’accesso al suicidio assistito da completarsi entro 54 giorni. La competenza a valutare le richieste spetta ad una commissione multidisciplinare composta da sei specialisti: esperti in cure palliative, anestesisti, psicologi ecc. Nel caso di valutazione positiva, l’ASL dovrà reperire il farmaco e gli eventuali macchinari necessari per garantire l’auto-somministrazione al richiedente.
La Corte Costituzionale era già intervenuta con la nota sentenza n. 242/2019 sul caso DJ Fabo, stabilendo che l’aiuto al suicidio, in determinate condizioni, non costituisce reato (irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili del paziente, dipendenza da macchinari o terapie di sostegno vitale,
capacità di prendere decisioni in modo libero e consapevole), sollecitando l’intervento del Parlamento purtroppo mai avvenuto.
In difetto di una disciplina nazionale alcune Regioni (non dimentichiamoci che la sanità è in parte di loro competenza), stanno tentando di attuare il diritto di chi chiede legittimamente di aver accesso al fine vita.
Il Veneto aveva già cercato di approvare una legge simile, ma il provvedimento non era passato per un solo voto. Ora il Presidente Zaia ha annunciato un regolamento che dovrebbe garantire tempi certi anche ai cittadini veneti.
Biotestamento e fine vita: principi di diritto e definizioni
Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione

La Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) aveva distinto le procedure di approvazione e di omologazione degli autovelox spiegando che l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico all’omologazione, quest’ultima indispensabile ad assicurare la corretta funzionalità dell’apparecchio e garantire la regolarità dell’accertamento pena la nullità della sanzione. Per la Suprema Corte solo gli autovelox omologati ai sensi degli artt. 45 c. 6 e 142 c. 6 C.d.A. sono fonti di prova del superamento dei limiti di velocità.
Si tratta, peraltro, di un orientamento costante della Corte.
Ebbene, esiste un parere reso il 18.12.2024 dall’Avvocatura dello Stato su richiesta del Ministero dell’Interno e riproposto dal Ministero nella circolare del 23.1.2025 indirizzata alle Prefetture, che al contrario prospetta l’identità sostanziale tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali, per replicare all’opposto indirizzo giurisprudenziale e al fine di gestire, in maniera omogenea e uniforme, la difesa delle Amministrazioni nei contenziosi. Il Ministero ha trasmesso anche un modello di memoria difensiva per assicurare coerenza nelle contestazioni giuridiche.
Viene dunque sostenuta l’identità delle due procedure di omologazione e approvazione nonostante la chiarezza della giurisprudenza sul punto e in pieno dispregio della gerarchia delle fonti (Cassazione/circolare ministeriale), oltre che del dato normativo: le due procedure hanno presupposti e finalità differenti poiché l’omologazione autorizza la produzione in serie di un apparecchio già testato in laboratorio, ed è una procedura avente natura mista (amministrativa e tecnica), finalizzata alla verifica della perfetta funzionalità e precisione dell’apparecchio; l’approvazione non richiede invece la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Si prospetta tortuosa la strada degli automobilisti che intendono fare ricorso presso il Giudice di Pace: l’esito finale, al terzo grado di giudizio, sarà presumibilmente favorevole ma tempo e costi costringeranno i più a pagare la sanzione pecuniaria.
Autovelox: omologazione e approvazione per il ministero sono equivalenti!
Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password 150 150 Graziella Pascotto

Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password

La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.

Sentenze Cassazione - raccolta giurisprudenziale

https://www.studiocataldi.it/articoli/47192-accesso-al-whatsapp-dell-ex-e-reato-anche-se-si-conosce-la-password.asp

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta? 150 150 Graziella Pascotto

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?

Non sono una penalista ma vorrei segnalare che non si tratta di avviso di garanzia, ma di una comunicazione dovuta prevista dalla Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1 art. 6.
Quando un ministro viene denunciato la Procura competente deve, immediatamente, e senza svolgere alcuna indagine, comunicare la circostanza al ministro interessato per consentirgli di depositare memorie difensive e di essere ascoltato. Non viene e non può essere svolta alcuna valutazione sulla fondatezza della denuncia.
Si tratta di una procedura prevista, come detto, da una legge costituzionale a maggior tutela del ministro indagato anche se si potrebbe pensare il contrario. La Procura competente si limita a ricevere la denuncia e a trasmettere la documentazione al Collegio (composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto), informando l’indagato. Sarà dunque questo Collegio a valutare il caso senza che vi sia il rischio di incorrere in indagini strumentali della Procura.
Caso Almasri, il video pubblicato da Meloni: "Ho un avviso di garanzia, non  sono ricattabile"
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo 150 150 Graziella Pascotto

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
La Corte costituzionale ha deciso ieri in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.
La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia 150 150 Graziella Pascotto

Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia

La Corte costituzionale (sentenza numero 1/2025), ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, c. 2-bis, e 3, c. 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15/2005, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo, al contrario “pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio” e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai “soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata”.
Per la Consulta non esiste alcuna ragione giustificatrice