Casa, illegittimo subordinare l’affitto popolare alla residenza decennale in Italia
La Corte costituzionale (sentenza numero 1/2025), ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 117, c. 1, Cost., l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, c. 2-bis, e 3, c. 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 15/2005, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
La previsione del requisito della residenza di dieci anni sul territorio della nazione non è sorretta da una valida ragione giustificatrice e non presenta alcuna correlazione con il bisogno abitativo, al contrario “pregiudica proprio chi sia costretto a trasferirsi di frequente, per le precarie condizioni di vita, e perciò si trovi in uno stato di più grave disagio” e presenta una più accentuata incidenza lesiva con riguardo ai “soggiornanti di lungo periodo, i quali, pur potendo vantare la permanenza quinquennale, necessaria per conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, più difficilmente cumulano i dieci anni di residenza richiesti dalla disposizione censurata”.

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