Voli cancellati e ritardi: annullata la conciliazione obbligatoria
Il Tar Piemonte (sentenza n. 1093 del 28.10.2024) ha annullato parzialmente la delibera n. 21/2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) stabilendo che non vi è obbligo di esperire il tentativo di conciliazione nell’ipotesi in cui il passeggero abbia diritto alla compensazione pecuniaria. Trattandosi di un’indennità dovuta in caso di ritardo prolungato, cancellazione o negato imbarco, come per l’overbooking, stabilita in misura fissa in base alla distanza del volo dalle norme comunitarie, deve essere riconosciuta in automatico al verificarsi dell’evento, e non oggetto di trattativa e conciliazione.
Il caso riguarda una persona che doveva volare da Verona a Bari. Poco prima del decollo il volo veniva cancellato senza che gli venisse fornita assistenza e voli alternativi, ed era quindi costretto ad arrangiarsi arrivando a destinazione troppo tardi per gli impegni assunti.
Il Tar gli ha dunque riconosciuto il diritto di agire immediatamente in giudizio per chiedere la compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 senza dover previamente esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione che andrebbe solo a ritardare e complicare l’ottenimento dell’indennizzo previsto dalla normativa comunitaria.

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