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Graziella Pascotto

Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto 150 150 Graziella Pascotto

Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un sistema tecnico innovativo per fronteggiare in modo strutturato il fenomeno della falsificazione del numero chiamante da parte di call center illegali, denominato spoofing. Dal 19.8.2025 saranno operativi i primi filtri anti-spam direttamente sulle reti telefoniche attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall’estero in entrata da finti numeri fissi. Dal 19.11.2025 saranno attivati invece i filtri per le telefonate in entrata dall’estero con finti numeri di telefono mobile.
La nuova regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico internazionale in ingresso di eseguire controlli e verifiche prima di inoltrare le chiamate all’operatore finale. I filtri dovrebbero essere capaci di intercettare le chiamate con apparente prefisso fisso italiano che provengono però da nazioni estere e il blocco verrà effettuato direttamente dall’operatore internazionale.
Dal 19.11.2025 e con riferimento ai numeri mobili italiani falsificati gli operatori internazionali che riceveranno queste chiamate andranno a verificare in tempo reale l’esistenza del numero all’interno del database ministeriale italiano. Se il numero c’è, chiederanno all’operatore mobile di riferimento se l’utente è effettivamente in roaming. Altrimenti lo bloccheranno.
Resteranno però ancora alcune zone grigie, come: lo spoofing fatto dall’interno del territorio italiano; l’uso di veri numeri internazionali per fini illeciti; messaggi automatici o bot vocali.
Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto
D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione 150 150 Graziella Pascotto

D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha analizzato il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 11.4.2025 n. 48, convertito dalla Legge 9.6.2025 n. 80) evidenziato in ben 129 pagine diverse criticità:
– il mancato rispetto dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dato che il provvedimento ha inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera senza motivare le ragioni di necessità e urgenza;
-norme troppo eterogenee, prive di unitarietà ( contempla materie vaste e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee come terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti, coltivazione della canapa);
– misure penali sproporzionate: il Massimario rileva il “rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati” e potenziali “discriminazioni e violazioni di diritti umani”. Dalla disamina evince l’estrema “incertezza applicativa” di alcune norme, per come sono state formulate le fattispecie di reato ma anche le aggravanti e gli aumenti di pena.
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Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo? 150 150 Graziella Pascotto

Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5062 del 26.2.2025), l’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell’alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d’essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell’affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza.
Nel caso concreto la società compratrice aveva condotto in locazione per anni un immobile che aveva accesso proprio dal piazzale oggetto del contratto in questione e, quindi, doveva essere edotta del fatto che sullo stesso transitavano dei veicoli, anche se nell’atto d’acquisto si menzionava solo la servitù pedonale.
Compravendita e servitù non dichiarata: l'acquirente ha diritto alla  riduzione del prezzo?
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio 150 150 Graziella Pascotto

Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio

La Corte di Cassazione (ord. 14460 del 30.5.2025) nel contesto di una crisi coniugale in cui la donna, prima della separazione, aveva lasciato la casa familiare con la figlia minore per trasferirsi presso la madre, nel regolare il godimento della casa familiare ha disposto che si debba tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto, quando la famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, salvo diversa soluzione che meglio tuteli il minorе.
Nel caso concreto è stata respinta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla madre, genitore collocatario, poiché il trasferimento della minore presso l’ex casa coniugale non era una soluzione confacente al suo interesse. Ciò per due ragioni: da un lato la traumatica recisione di tutte le abitudini di vita domestica e affettiva stante il forte affetto per la nonna materna, consolidatosi per il lungo tempo trascorso presso di lei; dall’altro il trasferimento nella casa coniugale, l’avrebbe esposta nuovamente alla conflittualità tra la madre e la nonna paterna residente nella stessa palazzina, che era stata così accesa da determinare, secondo la stessa ricorrente, la crisi e l’allontanamento dalla casa coniugale.
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l'interesse del figlio
Affitti brevi, il Tar boccia l’obbligo del check in presenza 150 150 Graziella Pascotto

Affitti brevi, il Tar boccia l’obbligo del check in presenza

ll TAR Lazio ha dichiarato illegittima la circolare del Ministero dell’Interno del 18.11.2024, che imponeva l’identificazione fisica degli ospiti nelle strutture ricettive.
Il TAR ha riconosciuto che l’obbligo dell’identificazione “de visu” si pone in contrasto con la riduzione degli adempimenti amministrativi disposta con il D.L. n. 201/2011; l’identificazione fisica non risulta di per sé in grado di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica cui mira esplicitamente la Circolare, poiché, come evidenziato dalla parte ricorrente, non fa venire meno il rischio che l’alloggio possa essere, comunque, utilizzato anche da soggetti non identificati dal gestore/proprietario dell’immobile locato; la Circolare non contiene giustificazioni adeguate rispetto all’obbligo imposto, poiché genericamente viene fatto riferimento ad una intensificazione delle c.d. locazioni brevi su tutto il territorio nazionale, in ragione anche del Giubileo della Chiesa cattolica iniziato dal 24.12.2024, nonché ad una difficile evoluzione della situazione internazionale, ma tali affermazioni non sono supportate da alcun dato, necessario proprio a dimostrare la proporzionalità della misura adottata.
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La Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche. Ma non è irragionevole dire no all’inseminazione per le single» 150 150 Graziella Pascotto

La Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche. Ma non è irragionevole dire no all’inseminazione per le single»

La Corte Costituzionale con due sentenze depositate oggi, la n. 68 e la n. 69, da una parte ha dichiarato incostituzionale il divieto per la seconda mamma di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero.
La Corte ha accolto le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, stabilendo che l’art. 8 della L. 40/2004 è illegittimo nella parte in cui non consente al bambino di essere riconosciuto anche dalla madre non biologica, che ha espresso il consenso alla Pma e assunto la responsabilità genitoriale.
Il mancato riconoscimento viola il diritto all’identità personale del minore e contrasta con gli artt. 2, 3 e 30 Cost.. La decisione si fonda sull’interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio di entrambe le madri, evitando situazioni di incertezza giuridica e discriminazioni tra fratelli nati dalla stessa coppia.
La sentenza n. 69, ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della L. 40/2004 che vieta l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle donne single. La disciplina dell’accesso alla Pma ha implicazioni bioetiche e sociali, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Il divieto trova giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati, evitando la creazione di un progetto genitoriale che esclude a priori la figura del padre.
La Corte ha tuttavia ribadito, in linea con i propri precedenti, che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati, e nello specifico alla famiglia monoparentale.
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SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: LA CORTE CONFERMA CHE IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE NON È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E RINNOVA I PROPRI APPELLI AL LEGISLATORE 150 150 Graziella Pascotto

SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: LA CORTE CONFERMA CHE IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE NON È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E RINNOVA I PROPRI APPELLI AL LEGISLATORE

La Corte Costituzionale (sentenza n. 66 del 20.5.2025), ribadendo quanto più volte già affermato, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) sollevate dal Gip di Milano, al quale il PM aveva chiesto di archiviare due procedimenti penali per aiuto al suicidio.
Non è costituzionalmente illegittimo subordinare al requisito del sostegno vitale la non punibilità di chi aiuta il paziente a mettere in pratica il proprio proposito. Ma non è necessario che il trattamento sia già in essere, né bisogna intenderlo in maniera restrittiva: un sostegno vitale non è soltanto un “macchinario”, ad es. quello per la ventilazione, ma una procedura sanitaria da cui dipende la vita del malato, ad es. procedure come l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.
La Corte richiama poi come essenziale il carattere “che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio” per “prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili” e “contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso”.
Richiama, infine, il legislatore e il Servizio Sanitario Nazionale ai loro doveri affinché “intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242/2019 ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».
Suicidio assistito: la Corte ribadisce i requisiti e chiede un intervento  immediato del legislatore - Affaritaliani.it
Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto 150 150 Graziella Pascotto

Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto

E’ il caso di un automobilista che subiva danni al proprio veicolo a seguito dell’urto con un capriolo. Decideva quindi di citare in giudizio la Regione, chiedendo il ristoro del pregiudizio subito. Tuttavia, nei primi due gradi di giudizio, la vicenda veniva erroneamente ricondotta nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anziché nella speciale ipotesi prevista per i danni arrecati da animali ex art. 2052 c.c.
La Corte di Cassazione (ord. 7.1.2025 n. 197) ha infine chiarito alcuni principi in materia: i danni provocati dalla fauna selvatica devono essere valutati alla luce della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e comportano la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, in quanto le specie protette sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato. Di conseguenza, l’azione di risarcimento e la legittimazione passiva spettano unicamente alla Regione che detiene la competenza legislativa in materia di patrimonio faunistico, anche se le attività amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela e gestione della fauna selvatica sono delegate ad altri enti. Concorrono inoltre la presunzione di responsabilità in capo al conducente (ex art. 2054 c. 1 c.c.) e la presunzione di colpa da cui è gravato l’ente (art. 2052 c.c.). Spetta al giudice accertare se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
ll giudice del merito deve verificare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento dell’animale selvatico e il danno subito, senza gravare il conducente del veicolo dell’onere di provare la propria diligenza.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice del merito per un nuovo esame.
Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto
Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone 150 150 Graziella Pascotto

Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone

I ministeri dell’Interno e della Salute hanno inviato una circolare alle prefetture e alle forze dell’ordine che cerca di precisare le norme del nuovo codice della strada in tema di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. La Riforma infatti ha eliminato il requisito dello “stato di alterazione psico-fisica” per sanzionare chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti, prevedendo sanzioni alla semplice positività del test.
ll GIP del Tribunale di Pordenone, su richiesta del PM, ha peraltro sollevato questione di legittimità costituzionale della norma riformata, ritenendola lesiva di principi fondamentali del nostro ordinamento (il principio di offensività, secondo cui un comportamento può essere punito solo se danneggia o mette in pericolo un bene giuridico protetto-in questo caso la sicurezza stradale), nella parte in cui ritiene penalmente rilevante la mera positività a sostanze stupefacenti, anche in assenza di alterazione e pericolo concreto per la circolazione.
Ora la Consulta è chiamata ad esprimersi sul punto.
In altre parole il problema è che il nuovo codice della strada punisce non chi guida in stato di alterazione, ma chi è risultato positivo a un test effettuato anche ore o giorni dopo, a prescindere da qualunque accertamento sui suoi riflessi o sulla sua idoneità alla guida.
Nel frattempo come detto è stata diramata la Circolare ministeriale nella quale è precisato che per incriminare un conducente è necessario accertare che la sostanza “produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida” e che l’assunzione sia avvenuta in un periodo “prossimo” alla guida del veicolo. Chiarisce anche quali analisi debbano compiersi a tale scopo (sangue e saliva devono essere gli unici liquidi biologici idonei per la verifica, mentre i test delle urine dovranno essere esclusi perché non indicativi di un’intossicazione in atto).
A questo punto fondamentale sarà la pronuncia della Corte Costituzionale anche perché la circolare non ha valore normativo ma solo di mera indicazione interna alla pubblica amministrazione.
Nuova direttiva sui controlli riguardanti l'assunzione di droghe per chi si mette al volante
Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo concreto 150 150 Graziella Pascotto

Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo concreto

Fumare in azienda non è sufficiente per giustificare il licenziamento disciplinare se il datore di lavoro non dimostra che da tale condotta derivi un reale pericolo per persone, impianti o materiali.
Il recesso è legittimo solo se sussiste la concreta pericolosità della condotta posta in essere dal dipendente, diversamente si tratterà di “insussistenza del fatto contestato”.
Questo è quanto precisato dalla Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ordinanza 14.4.2025, n. 9743.
E’ il caso di una lavoratrice sorpresa a fumare in un bagno interno all’azienda, situato in un reparto qualificato come area a rischio secondo il DVR aziendale. La contestazione disciplinare e la lettera di licenziamento facevano riferimento all’art. 54, c. 2, lett. c) del CCNL Gomma e Plastica, che prevede il licenziamento per infrazioni gravemente colpose potenzialmente pericolose.
La Corte d’Appello di Venezia aveva considerato a mezzo di consulenza tecnica l’assenza di un pericolo concreto ed attuale per persone, impianti o materiali, pertanto la condotta della dipendente, anche se vietata, non ne giustificava il licenziamento.
La Suprema Corte ha confermato tale decisione.
Fuma in azienda: no al licenziamento della dipendente senza un pericolo  concreto