Matrimonio nel reality: valido e non annullabile
Il Tribunale di Pavia nella sentenza del 4 aprile 2019 ha sancito la validità del matrimonio contratto dalla coppia durante il programma TV “Matrimonio a prima vista 2”.
Terminate le riprese le parti decidevano di chiedere la separazione, ma a causa di un errore su luogo e data della celebrazione l’ufficiale di stato civile non poteva procedere.
Si rivolgevano dunque al Tribunale chiedendo l’annullamento del matrimonio per vizio della volontà determinato dalla violenza esercitata dalla produzione, poiché se non fossero stati condizionati dall’obbligo di risarcire la produzione per abbandono del programma (penale di € 100 mila), non sarebbero mai addivenuti alle nozze.
Il Giudice, nel premettere che il matrimonio è da ritenersi invalido se celebrato in presenza di impedimenti, violenza e simulazione poichè deve essere il frutto di una libera scelta autoresponsabile, che non può essere soggetta ad alcuna forma di condizionamento, nel caso concreto ha accertato che “ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo (rectius partecipare al programma) certamente rassicurate dalla prospettata possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all’eventuale successivo scioglimento del matrimonio.”
Per la legge, infatti, elemento essenziale per far nascere il vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando tra le cause di invalidità matrimoniali l’eventuale riserva mentale, bensì l’aspetto esteriore rappresentato dall’esistenza di una volontà negoziale valida manifestata tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio. Volontà che nel caso di specie è stata manifestata come attestato dall’Ufficiale civile celebrante e rappresentato nelle registrazioni prodotte.

