Anche se in grado di intendere e di volere, il paziente può scegliere comunque di nominare l’amministratore di sostegno al quale delegare le decisioni sulle sue cure future
Per la Corte di Cassazione (ord. 12998 del 15.5.2019) è possibile designare in anticipo un amministratore di sostegno per far valere il proprio diritto all’obiezione di coscienza, anche in caso di trattamenti salva-vita, per quando non si sarà più in grado di esprimere un rifiuto o un consenso consapevole.
Il caso riguarda un uomo, Testimone di Geova, che intendeva far valere tramite la moglie, il rifiuto ad una terapia salvavita. Egli infatti, a causa di una grave malattia, si sarebbe potuto trovare nell’incapacità di opporre un rifiuto alle trasfusioni, come imposto dal suo credo religioso.
La Corte ha stabilito che la nomina di un amministratore di sostegno «è espressione del principio di autodeterminazione della persona» e «attribuisce rilievo al rapporto di fiducia tra il designante e la persona prescelta, che sarà chiamata ad esprimere le intenzioni in modo vincolato, anche per quel che concerne il consenso alle cure sanitarie»;
che tale nomina non è legata a un’infermità permanente ma vale per qualsiasi infermità o menomazione fisica anche parziale o temporanea, che metta la persona nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi;
che compito dell’ordinamento è quello di offrire supporto e massima solidarietà nelle situazioni di debolezza e di sofferenza e di verificare che il rifiuto delle cure sia informato, autentico e attuale.
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