Anche dopo la riforma solo violenza o minaccia giustificano la difesa 150 150 Graziella Pascotto

Anche dopo la riforma solo violenza o minaccia giustificano la difesa

La causa di giustificazione di cui all’art. 52 c.p., anche alla luce della recente L. n. 36 del 26 aprile 2019, non consente un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco minaccioso o violento, nell’ambiente domestico, alla propria o all’altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione.

Ne consegue che se l’azione del proprietario si risolve in un attacco preventivo, tale attacco non può mai assumere i connotati della legittima difesa, che presuppone, per sua stessa definizione, l’esigenza di difendersi da una ingiusta aggressione.

Cosi ha deciso la Corte di Cassazione 2.10.2019 n. 40414 in un caso in cui si era verificata la mera introduzione nell’appartamento di una persona (che veniva colpita con una mazza da baseball), non accompagnata da altre circostanze rilevanti ai fini dell’operatività della presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa di cui al comma 2 dell’art. 52 citato, né, ancor prima, idonee a far sorgere la stessa necessità di difesa contro una offesa ingiusta.

La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente per lesioni personali aggravate.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/10/18/dalla-difesa-sempre-legittima-della-norma-alla-presunzione-relativa-della-giurisprudenza

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