Ergastolo ostativo: la Corte di Strasburgo respinge il ricorso del governo italiano 150 150 Graziella Pascotto

Ergastolo ostativo: la Corte di Strasburgo respinge il ricorso del governo italiano

L’ergastolo ostativo è regolato dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che le persone condannate per alcuni reati di particolare gravità (mafia o terrorismo), non possano essere ammesse ai cosiddetti “benefici penitenziari” né alle misure alternative alla detenzione: per queste persone è escluso l’accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà.
Per chi è condannato all’ergastolo ostativo esiste solo un’eccezione per l’ammissione ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione: la collaborazione con la giustizia.

La Corte Costituzionale ha ribadito negli anni la costituzionalità dell’ergastolo ostativo che non sarebbe quindi in contrasto con il principio rieducativo della pena ex art. 27 Cost. perchè la mancata collaborazione con la giustizia è riconducibile a una “scelta del condannato”.

Secondo la Corte di Strasburgo invece l’ergastolo ostativo viola l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani, che proibisce “trattamenti inumani e degradanti”.
Per la CEDU infatti la collaborazione con la giustizia non implica necessariamente una scelta libera da parte delle persone detenute: la non collaborazione può dipendere dalla preoccupazione di non mettere in pericolo la propria vita e quella dei propri familiari, e inoltre va tenuto conto della possibilità di una collaborazione determinata solamente dall’opportunismo. L’ergastolo ostativo inoltre non tiene conto del percorso fatto dal condannato, degli eventuali progressi o cambiamenti, e fissa la sua pericolosità al solo momento della commissione del fatto.

https://www.agi.it/cronaca/ergastolo_ostativo_corte_strasburgo-6320347/news/2019-10-08/

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.