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Autovelox e fotogramma con due veicoli: cosa succede? 150 150 Graziella Pascotto

Autovelox e fotogramma con due veicoli: cosa succede?

Se nel fotogramma scattato dal rilevatore di velocità figurano due veicoli, di cui solo uno di proprietà del presunto trasgressore, non è possibile accertare quale dei due abbia commesso la violazione.
Il Giudice di Pace di Milano (sentenza n. 2008 depositata il 18.7.2022) ha accolto il ricorso di una donna a cui veniva notificato un verbale di accertamento con la contestazione della violazione dei limiti di velocità accertati con autovelox perché le prove prodotte dall’ente impositore non hanno dimostrano la violazione. La presenza di due veicoli nello stesso fotogramma e la mancata deduzione delle modalità di funzionamento dell’autovelox, non consentono di stabilire con certezza quale due due veicoli abbia commesso la violazione contestata. Il verbale veniva dunque annullato.
Nel caso di una multa con autovelox pertanto è consigliabile sempre visionare il fotogramma relativo all’infrazione
Le modalità per visionare il fotogramma sono indicate nel verbale stesso: in alcuni casi si può fare online attraverso il portale dell’ente che ha elevato il verbale, in altri va richiesto all’organo accertatore.
Dovrebbero essere gli stessi agenti accertatori a scartare le fotografie non idonee a fornire margini di certezza sull’infrazione stradale, tuttavia può accadere che le amministrazioni confidino nel pagamento immediato della sanzione senza visionare l’immagine, e procedono comunque alla notifica dei verbali.
Autovelox: fotogrammi di due veicoli? Verbale annullato
Decreto Aiuti bis: nuovo limite di impignorabilità delle pensioni 150 150 Graziella Pascotto

Decreto Aiuti bis: nuovo limite di impignorabilità delle pensioni

La legge di conversione del Decreto Aiuti bis, approvata definitivamente al Senato il 20.9.2022, modifica l’art. 545 c.p.c. comma 7 che prevede un tetto di impignorabilità sulle somme dovute a titolo di pensione elevandone il limite da € 750 a € 1.000.
Dispone in particolare che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione e altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate “per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.
La parte eccedente tale ammontare, prosegue il nuovo comma 7, è “pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Tali commi prevedono che le pensioni possano essere pignorate:
– nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per crediti alimentari;
– nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito;
– in caso di simultaneo concorso delle cause su indicate, il pignoramento non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle predette somme.
Aiuti bis: il nuovo limite di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c.
Il datore di lavoro non può imporre le ferie 150 150 Graziella Pascotto

Il datore di lavoro non può imporre le ferie

La Corte di Cassazione (ord. n. 24977 del 19.8.2022) precisa che il datore di lavoro non può imporre ai lavoratori un periodo di ferie, senza averlo concordato.
Nel caso concreto si trattava di lavoratori, posti in cassa integrazione, che non avevano potuto godere le ferie, il cui fine è il ristoro delle energie psicofisiche.
Per la Suprema Corte è insufficiente la comunicazione effettuata alla rappresentanza sindacale unitaria che non può sostituire la comunicazione diretta al dipendente sulla necessità di godere delle ferie programmate prima di fruire della cassa integrazione straordinaria. Il collocamento forzoso in ferie nella misura di due, quattro o otto ore giornaliere è senz’altro in contrasto con la finalità di ristoro delle energie psico-fisiche.
La sentenza non modifica l’orientamento che attribuisce al datore di lavoro il potere di indicare il periodo di ferie in base alle esigenze aziendali, ma conferma che le ferie non possono essere imposte arbitrariamente e debbono, nel rispetto della libertà imprenditoriale e della complessiva organizzazione dell’attività, essere concordate con il lavoratore.
Il datore non può imporre le ferie in modo unilaterale
MITE, pubblicato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale 150 150 Graziella Pascotto

MITE, pubblicato il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale

Nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale pubblicato dal Ministero della Transizione ecologica si legge: “per ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023, è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas”.
Tra le misure previste dal Mite c’è la riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici e dunque 17 gradi
con più o meno 2 gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza per tutti gli altri edifici.
I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del DPR n. 74/2013, “sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione”
Si devono poi aggiungere le misure comportamentali degli utenti da promuovere attraverso campagne di sensibilizzazione.
Riguardo la diversificazione della provenienza del gas importato, è stato siglato un accordo per il graduale aumento delle forniture di gas dall’Algeria, che consentirà di sfruttare al massimo le attuali capacità disponibili di trasporto del gasdotto che approda in Sicilia.
Il Governo, in coordinamento con Eni e con Snam, si è inoltre attivato per garantire approvvigionamenti da nuove rotte, quali Egitto, Qatar, e progressivamente dal Congo. Sarebbero in fase di negoziazione le forniture da atri Paesi quali Angola, Nigeria, Mozambico, Indonesia e Libia.
Al via il piano del governo: riscaldamenti a 19 gradi e 15 giorni in meno. Come funzionerà dai condomini agli ospedali
Nuovo anno scolastico 2022/2023: vademecum per prevenire il Covid 150 150 Graziella Pascotto

Nuovo anno scolastico 2022/2023: vademecum per prevenire il Covid

ll ministero dell’Istruzione ha inviato alle scuole un vademecum con le principali indicazioni per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico, in vista dell’avvio dell’anno 2022/2023.
Tra le novità, gli alunni positivi non potranno seguire le lezioni in Didattica digitale integrata: “La normativa speciale per il contesto scolastico legata al virus SARS-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione dell’anno scolastico 2021/2022”.
È consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre. Gli studenti di I e II ciclo di istruzione potranno frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani.
Il personale, i bambini o gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 verranno ospitati nella stanza o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di minorenni, dovranno essere avvisati i genitori.
Coloro che risulteranno positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 saranno sottoposti alla misura dell’isolamento e rientreranno a scuola solo ad esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento.
Per accedere ai locali scolastici non sarà più prevista alcuna forma di controllo preventivo come la misurazione della temperatura.
Covid-19: il vademecum del Ministero per l'anno scolastico 2022/2023
Elezioni: l’Autorità Garante vieta il confronto tra sole due forze politiche 150 150 Graziella Pascotto

Elezioni: l’Autorità Garante vieta il confronto tra sole due forze politiche

“La programmazione di un unico confronto televisivo tra due soli soggetti politici, nonché le attività di comunicazione ad esso correlate, risulta non conforme ai principi di parità di trattamento e di imparzialità dell’informazione, essendo suscettibile di determinare, in capo ai soggetti partecipanti al confronto, un indebito vantaggio elettorale rispetto agli altri”.
Lo stabilisce Agcom nella delibera a maggioranza n. 304 del 24.8.2022 in seguito alle segnalazioni sul confronto Letta-Meloni a “Porta a Porta”, con la quale richiama tutte le emittenti al rigoroso rispetto della parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di approfondimento.
L’Autorità invita le emittenti a “tener conto che l’attuale legge elettorale prevede un sistema misto (maggioritario e proporzionale) che, da un lato, per cinque ottavi, prevede l’assegnazione dei seggi in collegi plurinominali in base ad un criterio proporzionale fondato sullo scrutinio di lista, dall’altro consente alle medesime liste di presentarsi (o meno) in coalizione per concorrere all’assegnazione dei rimanenti tre ottavi dei seggi in collegi uninominali in base ad un sistema maggioritario”. Inoltre, ricorda l’Agcom, “tale legge non prevede l’individuazione di un capo della coalizione (laddove invece impone alle liste di indicare il relativo capo politico), né postula necessariamente che l’esito delle elezioni venga determinato dal confronto tra due liste o tra due coalizioni”.
Elezioni 2022: no al faccia a faccia Letta-Meloni sulla RAI
Lavori di pubblica utilità e guida in stato di ebbrezza con incidente stradale 150 150 Graziella Pascotto

Lavori di pubblica utilità e guida in stato di ebbrezza con incidente stradale

E’ il caso di una signora condannata dal Tribunale di Bergamo per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,72-1,81 g/l), con le aggravanti di aver causato un incidente stradale e dell’orario notturno. Il Tribunale peraltro sostituiva la pena con i lavori di pubblica utilità.
La sentenza veniva impugnata dalla Procura per la violazione dell’art. 186 C.d.S. c. 9 bis, che esclude espressamente i casi di contravvenzione aggravati dall’incidente stradale dalle ipotesi per le quali la pena può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
La Cassazione (sentenza n. 2536/2022) ha quindi annullato la decisione del Tribunale nella accertata sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale.
Ciò come detto vieta la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità anche quando, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.
Cassazione: no al lavoro di pubblica utilità per chi causa un incidente in stato di ebbrezza
Bocciatura a sette anni: il TAR sospende il provvedimento 150 150 Graziella Pascotto

Bocciatura a sette anni: il TAR sospende il provvedimento

Alunna bocciata a 7 anni: il TAR Puglia, Sez. Unite, ord. 28.7.2022 n. 347 sospende la bocciatura dando ragione ai genitori
E’ stata accolta l’istanza cautelare dal giudice amministrativo rilevato che la perdita di un anno scolastico a sette anni e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell’esclusivo interesse della minore, costituisce ex se un grave danno.
Secondo il TAR Puglia l’esperienza traumatica potrebbe danneggiare l’autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell’Istituzione scolastica oltre al fatto che in conseguenza della bocciatura la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando.
Obbligo di tenere la destra e margine stradale pericoloso 150 150 Graziella Pascotto

Obbligo di tenere la destra e margine stradale pericoloso

E’ il caso della vittima di un sinistro stradale, ritenuto dalla Corte d’Appello, corresponsabile dell’incidente al 50%, per aver violato l’art. 143 C.d.S., che prevede l’obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata e lungo le curve impone di procedere il più vicino possibile a tale margine.
La Corte di Cassazione (ord. n. 23057 del 25.7.2022), nel riformare la decisione d’appello, ha stabilito che l’obbligo di circolare in prossimità del margine destro della carreggiata va contestualizzato allo stato dei luoghi, per cui non viola l’art. 143 C.d.S. chi, in presenza di materiale in grado di minare la sicurezza della marcia a bordo di un motoveicolo (si trattava di brecciolino), non circola in aderenza al margine destro della strada.
Il contenuto esatto dell’obbligo di tenere la destra esigibile dal conducente del veicolo deve conformarsi allo stato dei luoghi, non potendosi pretendere dal conducente che marci il più possibile a destra nelle situazioni in cui il margine destro non è percorribile con sicurezza (es. per la presenza di veicoli illegittimamente parcheggiati sulla sede stradale; per la presenza dì buche o dossi atti a minare la stabilità del veicolo, per la presenza di rami sporgenti o di materiale inerte quale il brecciolino sulla sede stradale, pericoloso in particolare per la stabilità di un veicolo a due ruote).
Circolazione stradale: quando è ammissibile non rispettare l'obbligo di tenere la destra.
Registro Pubblico delle Opposizioni: stop a telefonate spam anche sui cellulari: 150 150 Graziella Pascotto

Registro Pubblico delle Opposizioni: stop a telefonate spam anche sui cellulari:

Il nuovo regolamento sul Registro Pubblico delle Opposizioni entra in vigore il 27.7.2022, prevedendo nuove procedure contro il Telemarketing selvaggio da parte degli operatori commerciali.
L’iscrizione a tale Registro evita che il proprio numero o indirizzo venga utilizzato a scopi pubblicitari, commerciali o per ricerche di mercato. E’ uno strumento introdotto da tempo (Dpr 178/2010) per tutelare la propria privacy da strategie di Telemarketing considerate troppo aggressive.
La novità è che dal 27.7.2022 l’iscrizione sarà possibile anche alle utenze mobili ed a quelle fisse non presenti in elenchi telefonici pubblici. Dunque, anche i numeri di cellulare e quelli riservati potranno esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing secondo quanto previsto dalla Legge n. 5/2018.
Iscrivendosi al Registro delle Opposizioni, privati e aziende possono chiedere di non ricevere telefonate, email o messaggi promozionali.
Il sito ufficiale è diviso in due sezioni, una per Operatori Telemarketing e una per Abbonati, da cui è possibile iscriversi gratuitamente e in maniera revocabile.
cartello di stop a telefonate indesiderate