Cosa si rischia ad ostacolare il diritto di visita dell’altro genitore
La Corte di Cassazione (sentenza n. 28401 del 19.7.2022) ha confermato la condanna di una donna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388 comma 2 c.p. Nel caso concreto la signora ostacolava anche i colloqui telefonici fra la minore il padre eludendo il provvedimento del Tribunale di Gorizia.
Si segnala che non basta il mero inadempimento a integrare il reato ex art. 388 comma 2 c.p., ma è necessario che il genitore affidatario del minore si sottragga con atti fraudolenti o simulati all’obbligo di consentire all’altro genitore le visite al figlio.
Nella fattispecie, la signora si era trasferita in un’altra località in provincia di Udine e poi in Slovenia all’insaputa del suo ex, pur essendo pendente tra i due un contenzioso ad alta conflittualità, facendo perdere le sue tracce a tutte le figure istituzionali coinvolte nella vicenda.

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