Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato sia un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, che un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
Tra le novità contenute nel D.L., una di carattere procedurale, l’annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia. L’intervento del Quirinale ha consentito di estendere lo “scudo” in virtù del principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” ed evitare così trattamenti privilegiati nei confronti di singole categorie, come appunto, le forze dell’ordine.
IL D.L. disciplina anche il cd. fermo preventivo, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Non per un semplice sospetto di pericolo ma serviranno elementi oggettivi come “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Non è invece stata inserita la cauzione per chi organizza cortei. La misura pensata come una garanzia di possibili danni causati nel corso di una manifestazione risulterebbe incostituzionale perché in contrasto con la libertà di riunione.

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