Immobile abusivo: trasferimento valido
La Corte di Cassazione aveva sempre ritenuto che l’irregolarità urbanistica dell’immobile, implicasse la sua incommerciabilità essendo questo lo scopo dell’art. 1418 comma 1 c.c.
Le Sezioni Unite (n. 8230/2019) sconfessano ora questo orientamento sul presupposto dell’inesistenza di una norma imperativa che vieti il commercio di un immobile abusivo.
Il principio espresso è il seguente: “in presenza nell’atto della dichiarazione dell’alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato”.
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