Minore chiamato all’eredità e accettazione con beneficio d’inventario 150 150 Graziella Pascotto

Minore chiamato all’eredità e accettazione con beneficio d’inventario

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 15267 depositata il 5.6.2019 lo puntualizza: tutte le volte in cui una persona minore d’età è chiamata all’eredità, sia che ciò avvenga in forza di un testamento, o secondo le regole della successione legittima, i genitori, o il suo legale rappresentante, qualora intendano accettare l’eredità, devono farlo “con beneficio di inventario”.
Questa formalità è obbligatoria e serve a tutelare chi non ha ancora 18 anni e non è in grado di fare attente valutazioni in merito ai propri interessi patrimoniali.
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fa sì che l’erede risponda dei debiti del defunto solo con il patrimonio ricevuto in eredità e non con quello personale di cui era già proprietario prima dell’accettazione.

L’accettazione pura e semplice non produrrebbe effetti nei confronti del minore e, pertanto, si dovrà considerare nulla.

La Cassazione chiarisce inoltre che nel caso in cui sia effettuata l’accettazione beneficiata, il minore acquista immediatamente la qualità di erede anche in difetto di redazione dell’inventario da parte del genitore o del legale rappresentante.
Il minore stesso, infatti, potrà provvedere a redigere l’inventario entro l’anno dal compimento della maggiore età (in modo da limitare la propria responsabilità rispetto ai debiti ereditari), ferma restando tuttavia la sua qualità di erede.

https://www.studiocataldi.it/articoli/35079-eredita-al-minore-accettata-solo-con-il-beneficio-d-inventario.asp

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