Diritto bancario

In G.U. il D.Lgs. n. 212/2025: come cambia il TUB per i consumatori? 150 150 Graziella Pascotto

In G.U. il D.Lgs. n. 212/2025: come cambia il TUB per i consumatori?

Il D.Lgs. 31.12.2025, n. 212 dà attuazione in Italia alla
Direttiva (UE) 2023/2225 (Second Consumer Credit Directive – CCD2), incidendo sulla disciplina del credito ai consumatori contenuta nel Testo Unico Bancario. L’intervento normativo si muove lungo tre direttrici principali. In primo luogo, punta a rafforzare la tutela del consumatore, non solo ampliando l’ambito di applicazione della disciplina, ma anche innalzando la qualità delle informazioni e dei rimedi a sua disposizione. In secondo luogo, aggiorna le regole sul credito al consumo tenendo conto dell’evoluzione digitale del mercato, in cui operazioni prima residuali assumono oggi un ruolo significativo. Infine, consolida il principio del debito e credito responsabile, cercando di prevenire situazioni di sovraindebitamento attraverso presìdi più rigorosi in fase di concessione e una maggiore responsabilizzazione degli intermediari.
Tra le principali novità: nuovi obblighi di pubblicità, gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sul costo del credito e non possono suggerire che il finanziamento migliorerà automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
informazioni precontrattuali rafforzate, gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione; ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.
In G.U. il D.Lgs. n. 212/2025: come cambia il TUB per i consumatori?
Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca 150 150 Graziella Pascotto

Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca

Con sentenze del 22.7 e del 10.9.2025 la Corte di Appello di Firenze ha deciso due controversie intentate da alcuni correntisti contro gli istituti di credito di riferimento, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di bonifici fraudolenti disposti tramite il servizio di home banking. La Corte fiorentina ha chiarito, in entrambe le pronunce che il D. Lgs. 27.1.2010 n. 11 prevede una forma di responsabilità aggravata in capo alla banca, la quale, in caso di operazioni abusivamente ordinate, è tenuta a dimostrare il dolo o la colpa grave del correntista. Viene pertanto a configurarsi un’ipotesi di responsabilità “semi–oggettiva” della banca, che trae la sua giustificazione nel fatto che questa, nel fornire i propri servizi attraverso canali rischiosi, si assume un rischio di impresa.

Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca

https://www.altalex.com/documents/2025/12/17/frodi-bancarie-responsabilita-semi-oggettiva-banca

Definito il saggio degli interessi legali per il 2026 150 150 Graziella Pascotto

Definito il saggio degli interessi legali per il 2026

Il Decreto del MEF 10.12.2025 pubblicato in GU n. 289 del 13.12.2025 stabilisce che a partire dal 1.1.2026 il tasso di interesse legale passa dal 2% al 1,60%.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’art. 1284, c. 1 c.c., secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.
Sezioni Unite: nullità parziale per le fideiussioni c.d. omnibus. 150 150 Graziella Pascotto

Sezioni Unite: nullità parziale per le fideiussioni c.d. omnibus.

La sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati in conformità di intese anticoncorrenziali è stata oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, infine sfociato nell’ordinanza di Cass. n. 11486/2021 di rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Il 30.12.2021 le Sezioni Unite hanno depositato l’attesa decisione n. 41994 in cui, in esito ad una puntuale ricognizione della normativa nazionale e comunitaria, è enunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Fideiussioni omnibus: per le SS.UU. la nullità dei contratti conformi a schema ABI è parziale
Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Mutuo fondiario: nullo se deroga al limite dell’80% del valore dell’immobile

Nell’ambito della disciplina del mutuo fondiario, il limite di finanziabilità è fissato dall’art. 38 T.U.B., co. 2, e dalla delibera CICR 22 aprile 1995 nella misura dell’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite può essere superato soltanto previa concessione di garanzie integrative.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (ord. n. 16776 14.6.2021) che ha affermato il principio per cui, “avendo riguardo al mutuo fondiario, il limite di finanziabilità, fissato dall’art. 38, co. 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto e il suo mancato rispetto ne determina la nullità (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti) e costituisce un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato…”.
La nullità del contratto di mutuo fondiario comporta, così come affermato nella citata sentenza, l’incapacità del contratto di produrre il proprio effetto, compresa la costituzione di un’ipoteca valida.
Dunque la nullità del contratto non può che condurre a diverse conseguenze, tra le quali anche il far venir meno la sussistenza del titolo esecutivo in virtù del quale è stata iniziata l’esecuzione e la non debenza degli gli interessi nella misura concordata nel contratto.
mano che tiene casa sospesa
Bond Grecia: condanna della Banca alla restituzione del capitale investito 150 150 Graziella Pascotto

Bond Grecia: condanna della Banca alla restituzione del capitale investito

Il Tribunale di Vicenza (sentenza n. 377 del 15.2.2021) ha condannato la Banca alla restituzione di oltre 300.000 € per un investimento effettuato in obbligazioni HELLENIC REPUBLIC poiché ritenuta inadempiente ai propri obblighi di consulenza verso il cliente.
L’esame dei documenti di acquisto delle obbligazioni ha evidenziato che la Banca non aveva fornito informazioni complete e comprensibili per il cliente, che pure, nel questionario compilato al momento della sottoscrizione del contratto quadro, aveva specificato di non avere conoscenze specifiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.
La Banca aveva infatti venduto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con “accettazione di moderate oscillazioni negative del capitale investito”, obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) senza adeguata informativa.
L’inadempimento della Banca degli obblighi informativi, e di diligenza professionale, sulla stessa gravanti, ha dunque comportato la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto dei bond e la restituzione del capitale investito al netto delle cedole riscosse e dei titoli ricevuti in concambio.
La sentenza è interessante poiché la questione è piuttosto dibattuta: mentre per altri titoli come i bond argentini era pacifica tra gli intermediari finanziari la prevedibilità del default, per i bond greci vale il contrario. E’ noto infatti come lo Stato ellenico abbia nascosto i propri bilanci e la situazione di dissesto in cui versava fin dal 2012.
Regolamento delegato Ue 171/2018: nuove regole per la segnalazione alla centrale rischi per cattivi pagatori 150 150 Graziella Pascotto

Regolamento delegato Ue 171/2018: nuove regole per la segnalazione alla centrale rischi per cattivi pagatori

A gennaio 2021 entrerà in vigore il regolamento Ue n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.
Potrà accadere che chi ha un debito finanziario maggiore di € 100 (€ 500 per le imprese) e un ritardo nei rimborsi di oltre 90 giorni (180 se il debito è garantito da immobili, come un mutuo ipotecario sulla casa) finirà nell’elenco dei cattivi pagatori e sarà segnalato nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, se l’importo supera l’1% dell’esposizione totale verso l’istituto di credito.
Salvo proroga della moratoria sui debiti stabilita dalle normative emergenziali, che ha sospeso anche le segnalazioni in Centrale rischi per coloro che usufruiscono delle agevolazioni del Governo sul rimborso di mutui e prestiti, la normativa europea sarà effettiva.
L’ABI sottolinea come per le imprese sia dunque “fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee”.
Nel link sia il regolamento Ue che il documento Abi
In arrivo il pignoramento dei conti correnti in tutta l’UE 150 150 Graziella Pascotto

In arrivo il pignoramento dei conti correnti in tutta l’UE

E’ in attesa di esame da parte del Consigli dei Ministri lo schema del decreto legislativo che attua le disposizioni del Regolamento Europeo n. 655/2014, che disciplina la procedura per l’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo dei conti correnti bancari di coloro che hanno debiti di natura commerciale e civile, per permettere ai creditori di recuperare i crediti vantati anche oltre frontiera, in tutti gli stati europei.
Sarà così possibile chiedere al presidente del Tribunale l’autorizzazione ad accedere all’Anagrafe dei Conti e procedere, così, al loro sequestro nelle forme del pignoramento presso terzi.
Non tutti i crediti sono tuttavia coinvolti. Restano esclusi i crediti fiscali, amministrativi o doganali, i diritti patrimoniali che derivano dal rapporto coniugale o da testamenti e successioni ed i crediti nei confronti di procedure fallimentari.
Banche: obbligo o facoltà di concedere i finanziamenti covid? 150 150 Graziella Pascotto

Banche: obbligo o facoltà di concedere i finanziamenti covid?

Il Tribunale di Bologna (ordinanza 2.10.2020), si è pronunciato sul ricorso cautelare promosso da una società di capitali al fine di ottenere l’applicazione, da parte della banca, delle misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale epidemiologica.
La concessione dei sostegni economici introdotti a causa della pandemia è sottoposta alla valutazione del merito creditizio del cliente; ciò non soltanto perché l’affidabilità e la solidità dell’operatore economico garantisce gli interessi dell’istituto di credito, ma, soprattutto, il buon uso del denaro pubblico.
Nessun obbligo dunque da parte dell’Istituto di credito: la concessione di nuova finanza dovrà essere soppesata con la massima attenzione, tenendo conto della capacità dell’impresa, seppur prospettica, di rimborsarla.
Non potrà mai mancare una preventiva ed accurata istruttoria, e cioè una positiva verifica circa le reali condizioni economico patrimoniali del beneficiario, delle strategie industriali per non incorrere nel rischio di contribuire all’artificiale mantenimento in vita di una società irreversibilmente compromessa.
Obblighi informativi bancari quando l’investitore è “esperto” 150 150 Graziella Pascotto

Obblighi informativi bancari quando l’investitore è “esperto”

Importante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 18153 del 31.8.2020) in tema di intermediazione finanziaria.
L’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore abituato ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall’art. 21 D.Lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l’obbligo primario dell’intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo.
In assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell’investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall’adempimento degli obblighi informativi in capo all’intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante.
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