Bocciatura a sette anni: il TAR sospende il provvedimento



L’ordinanza 28.4.2022 del Ministro della Salute prevede la proroga, fino alla data del 15 giugno, dell’impiego delle mascherine FFP2 al chiuso, limitatamente ad alcuni ambiti e contesti, quali trasporti a lunga percorrenza e locale, strutture sanitarie, eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento. In altri luoghi di lavoro, senza distinguere tra pubblico e privato, il dispositivo protettivo delle vie respiratorie risulta fortemente raccomandato.

https://www.altalex.com/documents/news/2022/05/01/green-pass-mascherine-1-maggio-cambiano-regole
Deve essere rigettata l’istanza cautelare volta a ottenere la prima somministrazione di vaccino anti covid – 19 Pfizer, anziché un altro tipo di vaccino (Moderna). La scelta del vaccino da somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa, senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.
Lo stabilisce il Tar Emilia Romagna Bologna, sez. I, decreto 10 gennaio 2022, n. 7.




