Discarica abusiva e responsabilità del proprietario dell’area 150 150 Graziella Pascotto

Discarica abusiva e responsabilità del proprietario dell’area

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2046 del 10.3.2021) ribadisce che rientra nella competenza del Comune l’adozione degli atti in materia ambientale e del Sindaco la condanna agli adempimenti previsti per la bonifica del suolo da rifiuti abbandonati.
Ai sensi dell’ art. 192, comma 3 D.Lg. n. 152/06 l’ordinanza del Sindaco può rivolgersi anche al proprietario dell’area, pur non essendo quest’ultimo l’autore materiale delle condotte di abbandono dei rifiuti. La norma, in caso di pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, attribuisce rilevanza esimente alla diligenza del proprietario, che abbia fatto quanto risulti concretamente esigibile, e impone invece all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

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