Diritto Amministrativo

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: i chiarimenti della Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis: i chiarimenti della Cassazione

E’ il caso di una cittadina brasiliana la quale si è rivolta alla Corte di Cassazione contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Venezia aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia di rigetto della sua impugnazione del provvedimento dell’Ufficiale di Stato Civile che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis mancando la prova della filiazione tra l’italiano emigrante ed il figlio nato in Brasile nel 1895. Tale prova, infatti, poteva essere fornita solo con l’atto di nascita brasiliano di tale figlio che, tuttavia, all’epoca non fu mai formato.

La Suprema Corte ha cassato la decisione della Corte di Appello di Venezia evidenziando che l’ordinamento italiano prevede un sistema “multilivello” di prova della filiazione in cui l’atto di nascita rappresenta solo il primo.

In mancanza dell’atto di nascita si potrà ricorrere al “possesso continuo dello stato di figlio” ex art. 236 c.c. la cui prova è libera e può essere fornita anche con testimoni. Nel caso concreto peraltro lo status di figlio risultava inequivocabilmente da una moltitudine di altri atti di stato civile brasiliano che non erano stati mai contestati dagli interessati.

La decisione è destinata ad avere un notevole impatto considerato che il Ministero degli Interni istruisce gli ufficiali di stato civile a non riconoscere la cittadinanza qualora manchi l’atto di nascita (circolare K 28 del 1991) e interesserà non solo i casi in cui manca del tutto tale atto, ma anche quelli in cui pur esistente, l’atto straniero presenti delle irregolarità secondo l’ordinamento italiano.

https://www.altalex.com/documents/news/2024/07/05/riconoscimento-cittadinanza-italiana-iure-sanguinis-chiarimenti-cassazione

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere 150 150 Graziella Pascotto

Salva-casa, cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere

Il Consiglio dei Ministri, il 24.5.2024, ha approvato un decreto legge relativo a misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica in particolare per consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie. Rispetto al quadro normativo vigente:

-si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;

-si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare;

-si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;

-si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte del Comune, in presenza di determinate condizioni;

-si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente agli interventi realizzati entro il 24.5.2024, prevedendo: la riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d. “tolleranze esecutive”;

-in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità, purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa);

-si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

-si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24.5.2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall’autorizzazione paesaggistica;

-si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive introdotte dal DL nonché in materia di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.

-si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta riduzione.

https://www.ilsole24ore.com/art/salva-casa-cosa-si-puo-sanare-tutto-quello-che-c-e-sapere-AGSb7bF

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024 150 150 Graziella Pascotto

Stop a sconto e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 39/2024

Il 29.3.2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 29.3.2024 n. 39 “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli art. 119 e 119 ter del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.7.2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria” mediante il quale il Governo ha sostanzialmente eliminato il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto inoltre esclude la remissione in bonis, che avrebbe permesso di beneficiare delle agevolazioni con il pagamento di una sanzione minima fino al 15.10.2024. Questa opzione non sarà più applicabile dopo il 4.4.2024.

Introduce l’obbligo di fornire dettagliati resoconti degli interventi agevolabili, e relative sanzioni per chi omette queste comunicazioni (€ 10.000 la sanzione amministrativa o la perdita dell’agevolazione fiscale per i nuovi interventi).

Per chi ha debiti con l’erario, viene introdotta la sospensione dei crediti di imposta qualora i debiti superino € 10.000 e non siano rispettate le scadenze o accordi di rateizzazione.

Sono previste anche misure contro le frodi nella cessione dei crediti ACE, limitando a una sola la possibilità di cessione e introducendo una responsabilità solidale per chi vi concorre, oltre a prevedere controlli preventivi più stringenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/stop-sconto-cessione-credito-gazzetta-ufficiale-decreto-legge-39-2024-33054

Corte Costituzionale: sugar tax legittima 150 150 Graziella Pascotto

Corte Costituzionale: sugar tax legittima

Con la sentenza n. 49 del 26.3.2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sulla cosiddetta “sugar tax”. Si tratta di una tassa introdotta con la legge di bilancio 2020 sul consumo di bevande analcoliche edulcorate con lo scopo di disincentivare l’uso eccessivo di zuccheri e sostanze dolcificanti, al fine di prevenire problemi di salute pubblica quali obesità e diabete. La normativa prevede un’imposta di €10 per ettolitro per i prodotti finiti e di €0,25 al kg per quelli da diluire.

Il Tar del Lazio aveva censurato la disciplina, in riferimento ai commi 661-676 dell’art. 1 L. 160/2019, per violazione del principio di eguaglianza tributaria dato che la sugar tax andrebbe a colpire solo una determinata categoria di prodotti edulcorati escludendo dall’imposta altri prodotti alimentari diversi dalle bevande, anche se contenenti le stesse sostanze.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale non sussiste nessun profilo discriminatorio. L’imposta è stata pensata su invito dell’Oms in virtù dei risultati ottenuti, e attestati da studi scientifici, in numerosi Stati che applicano da tempo la sugar tax. Secondo la Corte, quindi “la medesima giustificazione scientifica risulta sufficiente a impedire che i prospettati profili di omogeneità, rispetto alle citate bevande, di altri prodotti alimentari edulcorati raggiungano una soglia di evidenza tale da rendere arbitraria, e quindi irragionevolmente discriminatoria, la scelta impositiva del legislatore”.

La sugar tax, dopo alcuni rinvii, dovrebbe entrare in vigore a luglio 2024.

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/sugar-tax-legittima-compensa-spese-i-danni-salute-AF9R5vCD

Al via domande per contributo covid per separati, divorziati 150 150 Graziella Pascotto

Al via domande per contributo covid per separati, divorziati

Domande al via da ieri 12.2.2024, e sino al 31.3.2024 tramite il sito dell’Inps accedendo alla propria area personale, utilizzando Spid o altra identità digitale. Il servizio è denominato: “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell’erogazione dell’assegno di mantenimento”.

Il contributo è rivolto ai genitori di figli che risultino separati, divorziati o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (es. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo), con l’obiettivo di garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato dall’altro genitore.

Spetta al genitore che nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2022 non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Il genitore che presenta la domanda deve avere un reddito IRPEF non superiore a € 8.174 nelle annualità 2020, 2021 e 2022; deve risultare convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità; in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento.

https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2024/02/12/al-via-domande-per-contributo-covid-per-separati-divorziati_0435bfab-5ab4-4e48-84da-e2b12bd41266.html

Omicidio nautico: ok definitivo della Camera 150 150 Graziella Pascotto

Omicidio nautico: ok definitivo della Camera

Il 20.9.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce, nel nostro ordinamento, i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche ai quali vengono estese, ove compatibili, le norme previste per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime. L’omicidio nautico punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.
Molte le aggravanti disciplinate. Aver commesso il fatto in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (da 5 a 10 anni) senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata oppure con una unità da diporto di proprietà dell’autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria.
Nel caso in cui dall’evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni di reclusione.
La pena è altresì aumentata da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all’omicidio.
Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: Pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente 150 150 Graziella Pascotto

Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: Pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente

Con la sentenza n. 130 depositata il 23.6.2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (un tempo “buonuscita”) componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.
La Corte ha evidenziato il contrasto con il principio della giusta retribuzione che “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione”. La disciplina attualmente in vigore, calibrata su una progressione graduale delle dilazioni, via via più ampie in proporzione all’incremento dell’ammontare della prestazione, finisce per “aggravare il vulnus sopra evidenziato” della ritardata erogazione.
Per la Corte spetta al legislatore individuare “i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria” precisando che “la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame”.
Corte Costituzionale: viola la Costituzione il pagamento differito del trattamento di fine servizio
Atto di nascita con 2 mamme: Procura Padova ne dichiara illegittimità 150 150 Graziella Pascotto

Atto di nascita con 2 mamme: Procura Padova ne dichiara illegittimità

Una coppia di donne si è vista notificare un atto giudiziario con il quale la Procura di Padova chiede al Tribunale la rettifica dell’atto di nascita della bambina registrato il 30.8.2017, attraverso la cancellazione del nome della madre non biologica, e la rettifica del cognome con la cancellazione di quello della seconda mamma della bimba, che compirà fra poco 6 anni. La coppia di 40enni si è sposata all’estero e ha un secondo bambino, figlio biologico dell’altra donna, anch’esso con il doppio cognome. Nell’impugnazione del certificato di nascita, il magistrato scrive che “la giovane età della bambina esclude che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla sua vita sociale”.
Il Tribunale ha fissato per il prossimo 14 novembre l’udienza per la discussione del ricorso.
Atto di nascita con 2 mamme: Procura Padova ne dichiara illegittimità
Roulotte e camper adibiti ad abitazione, serve il permesso di costruire? 150 150 Graziella Pascotto

Roulotte e camper adibiti ad abitazione, serve il permesso di costruire?

Il Comune di Pravisdomini (PN) ingiungeva ad un uomo di rimuovere una casa mobile, installata su un lotto di terreno con destinazione agricola, dotata di allacciamento elettrico, scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico, e su cui erano state eseguite anche altre opere minori, tra cui un barbecue fisso, in quanto abusiva non essendo stato rilasciato apposito titolo edilizio.
Il caso giungeva sino al Consiglio di Stato che respingeva il ricorso dell’uomo (sentenza n. 3369 del 12.4.2023): sono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire, tutte le installazioni di manufatti leggeri e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes o campers, da utilizzare come abitazioni, ambienti di lavoro, o come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Nel caso concreto non erano ravvisabili elementi atti a comprovare che il camper e l’ulteriore manufatto fossero precari, anzi – dalle affermazioni del ricorrente – risultava come egli avesse utilizzato la roulotte per stabilirvi la residenza al fine di fronteggiare le necessità abitative primarie del proprio nucleo familiare in attesa di assegnazione di un alloggio popolare.
Camper adibito ad abitazione? Serve il permesso di costruire
La Corte di giustizia dell’Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari 150 150 Graziella Pascotto

La Corte di giustizia dell’Ue boccia il rinnovo automatico delle concessioni balneari

Con la sentenza odierna sulla causa C-348/22 tra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il Comune di Ginosa, la Corte di giustizia europea ricorda che, secondo il diritto dell’Unione europea (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006 per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. L’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico.
Pertanto l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività, sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso dalla direttiva. Poiché tali disposizioni sono produttive di effetti diretti, i giudici nazionali e le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti ad applicarle, e altresì a disapplicare le norme di diritto nazionale non conformi alle stesse.