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Graziella Pascotto

Legge AI e professionisti: dal 10 ottobre obbligo di informare i clienti 150 150 Graziella Pascotto

Legge AI e professionisti: dal 10 ottobre obbligo di informare i clienti

La Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, in vigore dal 10.10.2025 introduce prescrizioni immediatamente vincolanti che ridefiniscono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e di tutte le professioni intellettuali.
L’art. 13 della Legge n. 132/2025 prevede, a carico dei liberi professionisti, due obblighi operativi con effetto immediato:
-i sistemi di AI devono essere impiegati esclusivamente per “attività strumentali e di supporto” alla professione come ricerche e analisi documentali, ma il lavoro intellettuale del professionista deve restare prevalente rispetto all’ausilio tecnologico.
-i professionisti sono obbligati a comunicare ai clienti le informazioni che riguardano i sistemi di AI utilizzati, con un “linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
L’obbligo di trasparenza richiede ai professionisti di spiegare concretamente l’uso dell’AI e le categorie professionali concordano sulla necessità di un’informativa scritta, preferibilmente nella lettera di incarico o nel mandato.
legge AI
Equa riparazione: cosa cambia con il dl Giustizia estate 150 150 Graziella Pascotto

Equa riparazione: cosa cambia con il dl Giustizia estate

L’art. 9 del Dl Giustizia Estate n. 117/2025, ancora in fase di conversione alla Camera (Atto n. 2570) introduce disposizioni per il pagamento degli indennizzi previsti dalla Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) che riguarda la ragionevole durata dei processi. Le modifiche, in particolare, riguardano gli artt. 4 e 5-sexies della legge.
La prima modifica, relativa all’art. 4, permette di presentare la domanda di riparazione anche durante il processo, superando la precedente previsione che limitava la presentazione ai sei mesi successivi alla conclusione definitiva del procedimento. Questa modifica si adegua alla sentenza n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la precedente formulazione, consentendo così ai cittadini di richiedere l’equa riparazione senza dover attendere la fine di procedimenti eccessivamente lunghi.
L’art. 5 sexies, tra le varie, indica come decadenziale il termine annuale per la presentazione delle dichiarazioni necessarie al pagamento; la dichiarazione di validità biennale non deve più essere rinnovata obbligatoriamente, ma solo su richiesta dell’amministrazione; stabilisce un termine di decadenza al 30.10.2026 per la presentazione delle dichiarazioni per i creditori con indennizzi liquidati entro il 31.12.2021.
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Pnrr giustizia, corsa contro il tempo per 48 tribunali e otto corti d’Appello 150 150 Graziella Pascotto

Pnrr giustizia, corsa contro il tempo per 48 tribunali e otto corti d’Appello

Giudici da remoto per smaltire l’arretrato civile: sono 500 i magistrati che verranno assegnati alle sedi con maggior difficoltà. Ad ognuno di loro saranno affidati 50 procedimenti da smaltire entro giugno 2026 ed eventualmente altri 50 in caso di completamento del lavoro prima della scadenza.
Ben 66 giudici previsti a Venezia (il numero più alto dopo Napoli) che dovranno occuparsi di cause in parte già istruite da altri magistrati e tramite udienze solo da remoto o cartolari.
L’arretrato è certamente un grosso problema della giustizia, tuttavia non nascondo la preoccupazione per l’applicazione di questi magistrati a scadenza, che pronunceranno la sentenza senza alcun confronto con le parti. I commentatori più critici parlano di compromissione del diritto di difesa e della qualità della funzione giurisdizionale oltre che di violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
IMAGOECONOMICA
Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare 150 150 Graziella Pascotto

Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

Importante e storica decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 23093 del 11.8.2025) ha stabilito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale non recettizio e lo Stato non ha alcun potere di opporsi.
Uno dei casi devoluti alle Sezioni Unite proveniva dal Tribunale di Venezia e riguardava due proprietari che avevano rinunciato con atto notarile ad un immobile ubicato in una zona soggetta a fenomeni franosi.
Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio hanno tuttavia impugnato l’atto, sostenendo che l’operazione fosse illegittima poiché dettata esclusivamente dal desiderio di liberarsi di un peso economico, dato che l’art. 42 Cost. assegna alla proprietà privata una “funzione sociale”, che non sarebbe compatibile con un abbandono motivato da un fine puramente egoistico. Inoltre nell’ordinamento italiano non esisterebbe una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.
La Corte ha sancito invece che la rinuncia alla proprietà è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio, il cui effetto è quello di trasferire la proprietà del bene a cui si è rinunciato direttamente allo Stato in base all’art. 827 c.c., che disciplina i cosiddetti “beni vacanti”. Ha anche stabilito che l’art. 42 Cost. non impone al proprietario il dovere di conservare un immobile a tutti i costi, ma serve a consentire allo Stato l’imposizione di limiti e vincoli in nome dell’interesse generale.
In altre parole, il proprietario che non trae alcuna utilità da fabbricati o terreni di cui è titolare, e da cui spesso derivano solo costi come l’Imu, assicurazioni per i danni, interventi manutentivi ecc. può oggi scegliere di abbandonare l’immobile.
La Corte ha peraltro stabilito che la rinuncia estingue il diritto di proprietà ma non cancella le obbligazioni e le responsabilità eventualmente sorte quando il rinunciante era ancora nella titolarità del bene.
Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva 150 150 Graziella Pascotto

Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva

La novità non è di poco conto. Dopo aver ripetutamente ribadito la nullità degli accordi prematrimoniali nell’ordinamento italiano per illiceità della causa in virtù dell’indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20415 del 21.7.2025 è tornata sul tema della validità di tali accordi (si tratta di quei contratti stipulati tra due persone prima di contrarre matrimonio, con lo scopo di regolamentare anticipatamente gli aspetti patrimoniali e personali in caso di futura crisi coniugale) affermandone la validità anche se contratti durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto legittima una scrittura privata nella quale i coniugi avevano stabilito che, in caso di separazione, il marito avrebbe riconosciuto alla moglie una determinata somma di denaro in considerazione dell’apporto dato dalla donna al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di un immobile solo a lui intestato, mentre la moglie avrebbe rinunciato, in favore del coniuge, ad alcuni beni mobili.
Nella motivazione della sentenza, la Corte qualifica il patto tra coniugi come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto radicalmente nullo ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento: tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. Il patto sarà valido laddove preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi la separazione o il divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
L’apertura infatti non è assoluta. Restano fuori le decisioni sui figli minori (affidamento, assegno di mantenimento) per le quali è necessario il controllo giurisdizionale.
Accordo prematrimoniale: si può fare in Italia?
Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale 150 150 Graziella Pascotto

Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 depositata oggi ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (artt. 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17360 depositata il 30.6.2025), il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo (c.d. blogger) va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi e in particolare per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi. Tuttavia, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente.
E’ il caso di una persona sentitasi lesa nella propria reputazione da alcuni commenti non rimossi e per i quali aveva chiesto il risarcimento del danno al curatore del blog. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano però respinto la domanda ritenendo che ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 70/2003, l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe esclusivamente in seguito a una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, unica fonte di “conoscenza qualificata”.
Per la Suprema Corte invece ciò è in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità in casi analoghi e con la ratio della norma (D.lgs. 70/2003) che recepisce la Direttiva 2000/31/CE, nella quale non è prevista la “conoscenza qualificata”.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione
Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto 150 150 Graziella Pascotto

Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha introdotto un sistema tecnico innovativo per fronteggiare in modo strutturato il fenomeno della falsificazione del numero chiamante da parte di call center illegali, denominato spoofing. Dal 19.8.2025 saranno operativi i primi filtri anti-spam direttamente sulle reti telefoniche attraverso i quali verranno bloccate le chiamate dall’estero in entrata da finti numeri fissi. Dal 19.11.2025 saranno attivati invece i filtri per le telefonate in entrata dall’estero con finti numeri di telefono mobile.
La nuova regolamentazione impone agli operatori che gestiscono il traffico internazionale in ingresso di eseguire controlli e verifiche prima di inoltrare le chiamate all’operatore finale. I filtri dovrebbero essere capaci di intercettare le chiamate con apparente prefisso fisso italiano che provengono però da nazioni estere e il blocco verrà effettuato direttamente dall’operatore internazionale.
Dal 19.11.2025 e con riferimento ai numeri mobili italiani falsificati gli operatori internazionali che riceveranno queste chiamate andranno a verificare in tempo reale l’esistenza del numero all’interno del database ministeriale italiano. Se il numero c’è, chiederanno all’operatore mobile di riferimento se l’utente è effettivamente in roaming. Altrimenti lo bloccheranno.
Resteranno però ancora alcune zone grigie, come: lo spoofing fatto dall’interno del territorio italiano; l’uso di veri numeri internazionali per fini illeciti; messaggi automatici o bot vocali.
Spoofing, dal 19 agosto addio al telemarketing molesto
D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione 150 150 Graziella Pascotto

D.L. Sicurezza: la relazione dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione

L’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha analizzato il c.d. Decreto Sicurezza (D.L. 11.4.2025 n. 48, convertito dalla Legge 9.6.2025 n. 80) evidenziato in ben 129 pagine diverse criticità:
– il mancato rispetto dei requisiti costituzionali di necessità e urgenza dato che il provvedimento ha inglobato un disegno di legge che era già da mesi all’esame del Parlamento e aveva già ottenuto l’approvazione della Camera senza motivare le ragioni di necessità e urgenza;
-norme troppo eterogenee, prive di unitarietà ( contempla materie vaste e disparate che non sono tra loro connesse e omogenee come terrorismo, mafia, beni confiscati, sicurezza urbana, tutela delle forze dell’ordine, vittime dell’usura, ordinamento penitenziario, strutture per migranti, coltivazione della canapa);
– misure penali sproporzionate: il Massimario rileva il “rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche, migranti e rifugiati” e potenziali “discriminazioni e violazioni di diritti umani”. Dalla disamina evince l’estrema “incertezza applicativa” di alcune norme, per come sono state formulate le fattispecie di reato ma anche le aggravanti e gli aumenti di pena.
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Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo? 150 150 Graziella Pascotto

Compravendita e servitù non dichiarata: l’acquirente ha diritto alla riduzione del prezzo?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5062 del 26.2.2025), l’espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è libero da oneri o diritti reali o personali di godimento esonera l’acquirente dal compiere qualsiasi indagine, operando a suo favore il principio dell’affidamento nell’altrui dichiarazione, con l’effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti, restando irrilevante la trascrizione del vincolo, che assume valore solo verso il terzo acquirente e non per il compratore il quale, nel rispetto del canone della buona fede, ha il diritto di stare alle dichiarazioni dell’alienante. Tale diritto, però, viene meno qualora dette dichiarazioni trovino diretta ed immediata smentita nel modo d’essere del bene percepibile attraverso i sensi, risultando gli oneri o diritti da opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, poiché, in questo caso, non opera il principio dell’affidamento ed il compratore deve subire le conseguenze della sua negligenza.
Nel caso concreto la società compratrice aveva condotto in locazione per anni un immobile che aveva accesso proprio dal piazzale oggetto del contratto in questione e, quindi, doveva essere edotta del fatto che sullo stesso transitavano dei veicoli, anche se nell’atto d’acquisto si menzionava solo la servitù pedonale.
Compravendita e servitù non dichiarata: l'acquirente ha diritto alla  riduzione del prezzo?