Bagagli smarriti: l’acquisto online non determina automaticamente la competenza del giudice del domicilio del passeggero
L’acquisto online di un biglietto aereo non rende competente il giudice del luogo di residenza del passeggero a conoscere dell’azione di risarcimento per la perdita dei bagagli. Lo ha stabilito la sentenza della Corte di giustizia del 17.9.2026 C-876/24, Vueling Airlines, con la quale la Corte ha interpretato l’art. 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale (Montreal, 1999). La decisione stabilisce che il foro del luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto corrisponde al luogo in cui è situata l’impresa del vettore che ha provveduto a stipulare il contratto di trasporto aereo del passeggero, anche quando tale contratto sia stato concluso online e l’azione risarcitoria riguardi la perdita dei bagagli. Secondo i giudici europei, il riferimento a un’«impresa» del vettore presuppone un elemento di presenza fisica del vettore nel luogo considerato. Il semplice fatto che il contratto sia stato concluso attraverso internet non consente quindi di considerare il domicilio del passeggero come il luogo in cui il vettore dispone di un’impresa attraverso la quale il contratto è stato concluso.

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