Archivi del mese :

Ottobre 2026

Acquisto di un immobile abusivo: quali effetti sull’ordine di demolizione? 150 150 Graziella Pascotto

Acquisto di un immobile abusivo: quali effetti sull’ordine di demolizione?

Il nuovo proprietario subentra nei rapporti amministrativi relativi al bene e resta soggetto all’ordine di demolizione, anche se estraneo alla realizzazione delle opere (TAR Lazio-Roma, sentenza n. 14772 del 11.9.2026).
Il TAR ribadisce l’orientamento secondo cui l’acquirente di un immobile abusivo succede nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene, subendo gli effetti dell’abusiva trasformazione anche quando questa sia stata materialmente realizzata dal precedente proprietario e, dunque, in assenza di una sua partecipazione soggettiva alla commissione dell’illecito.
La conclusione discende dalla natura della funzione repressiva esercitata dall’Amministrazione in materia edilizia, la quale è preordinata al ripristino dell’assetto del territorio illegittimamente modificato e non all’applicazione di una conseguenza afflittiva fondata sulla responsabilità personale del destinatario.
L’ordine di demolizione, pertanto, può essere rivolto anche al proprietario attuale che non sia responsabile della realizzazione dell’abuso, poiché la sua funzione non consiste nel sanzionare la condotta di quest’ultimo, ma nel rimuovere una situazione di oggettiva difformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia, così da ripristinare la legalità violata dall’abuso.
L’estraneità alla realizzazione dell’abuso, pur potendo assumere rilievo nell’ambito dei rapporti privatistici con il venditore, e delle eventuali azioni conseguenti all’acquisto di un bene affetto da irregolarità edilizie, non produce l’effetto di sanare l’opera, né può trasformare una costruzione priva del necessario titolo in un manufatto urbanisticamente legittimo.
Acquisto immobile abusivo: ordine di demolizione per il nuovo proprietario  | Altalex
Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti 150 150 Graziella Pascotto

Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti

Ieri un Consiglio dei ministri straordinario ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce una serie di misure rivolte al contrasto della criminalità minorile e delle violenze durante le manifestazioni pubbliche. Per i minori che hanno compiuto 14 anni viene prevista una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, ed esteso anche ai minorenni l’arresto in flagranza differita.
Il provvedimento introduce il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, che punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze. Vengono aumentate le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio commesse nel corso di manifestazioni, esteso il cd. fermo preventivo (fino a 12 ore) alle operazioni di polizia in luoghi con forte afflusso di persone, anche nei confronti dei minorenni, e prevista la possibilità per il questore di disporre, in determinati casi, un divieto di aggregazione della durata fino a un anno, applicabile anche ai minori ultraquattordicenni.
Va ricordato che la Costituzione – art. 17 – riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi in modo pacifico e senz’armi.
Per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico non è necessario alcun avviso. Per quelle in luogo pubblico, come un corteo o un sit-in in piazza, basta il preavviso, mentre non occorre un’autorizzazione. Il questore va informato con preavviso e può vietare la manifestazione solamente per comprovati motivi di sicurezza ovvero di incolumità pubblica.
L’art. 21 Cost. tutela la libertà di esprimere il proprio pensiero con ogni mezzo: slogan, cartelli, striscioni.
Chi saccheggia un negozio o aggredisce un agente non esercita un diritto, bensì commette reati già previsti dal codice penale, dalla devastazione e saccheggio alla resistenza a pubblico ufficiale.
La legge vieta anche di partecipare a una manifestazione col volto coperto in modo da impedire il riconoscimento. La violenza di alcuni, però, non cancella il diritto degli altri. Secondo la giurisprudenza europea chi manifesta pacificamente resta tutelato pure se altri partecipanti commettono violenze, e il compito delle forze dell’ordine è isolare i violenti, non disperdere chi protesta in modo lecito.
Diritto di manifestare e ordine pubblico: limiti costituzionali | Altalex
Nuovo Codice della strada: ok del Governo alla riforma 150 150 Graziella Pascotto

Nuovo Codice della strada: ok del Governo alla riforma

Va premesso che il nuovo codice della strada non è ancora in vigore: lo schema del decreto legislativo deve dapprima passare attraverso il parere del Consiglio di Stato, delle commissioni parlamentari e ottenere l’approvazione definitiva.
Tra le novità inserite vi sarebbero multe più basse: i minimi di 26 e 42 € scendono a 25 e 40 €, quelli di 83 e 87 € a 80; in caso di eccesso di velocità la multa dovrebbe crescere in proporzione ai km/h oltre il limite; i verbali da autovelox e telecamere verebbero notificati entro 45 giorni anziché 90; è previsto il divieto di marcia a tempo indeterminato per i veicoli senza assicurazione Rc e la possibilità per le moto di circolare in corsia di emergenza in autostrada in caso di incidenti o code; patenti professionali valide per il lavoro fino a 70 anni, invece di 68; per le patenti in generale di tipo 1 (automobili e motocicli) il rinnovo con validità decennale verrebbe esteso fino a 65 anni, anziché 50; per imprese, noleggiatori e operatori del mercato dell’usato, gli interventi oggetto di richiamo di sicurezza dovranno essere eseguiti entro 24 mesi; patente e documenti di circolazione potranno essere esibiti in formato digitale; disciplinati anche i veicoli a guida automatizzata.
A bordo dovrà essere presente un controllore in grado di intervenire prontamente in caso di emergenza e che resterà responsabile della circolazione anche durante il funzionamento automatizzato del veicolo.
Nuovo Codice della Strada: riforma e novità | Altalex