Decreto Liquidità: sospesi sino al 30.4.2020 i termini per protesti e segnalazioni
L’art. 11 del D.L. n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8.4.2020, prevede la sospensione delle cambiali e di tutti i titoli di credito emessi nel territorio nazionale.
La sospensione opera fino al 30 aprile p.v. e riguarda i vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva (anche assegni bancari o postali) emessi prima del 8.4.2020, con scadenza tra il 9.3.2020 e il 30.4.2020.
Per il perido dal 9.4.2020 al 30.4.2020 sono dunque sospesi i termini:
- per la presentazione al pagamento;
- per la levata del protesto o eventuali contestazioni;
- per il pagamento tardivo nei 60 giorni dalla presentazione;
- per irrogare le sanzioni prefettizie nei casi di assegni senza autorizzazione oppure di assegni privi di provvista.
Detta sospensione, riguarda anche debitori e obbligati in via di regresso o di garanzia, a meno che quest’ultimi non vi rinuncino espressamente.
Il debitore pertanto, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, potrà veder posticipata fino al 30.4.2020 la data del pagamento della cambiale o di altro titolo di credito in scadenza nel periodo 1.3.2020-30.4.2020.
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