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Marzo 2019

Rivoluzione per il diritto di famiglia: in arrivo patti prematrimoniali e patti successori 150 150 Graziella Pascotto

Rivoluzione per il diritto di famiglia: in arrivo patti prematrimoniali e patti successori

Il Consiglio dei ministri del 28.2.2019 ha delegato il Governo ad adottare i Decreti Legislativi per la revisione del Codice Civile: le novità riguarderanno patti prematrimoniali e eredità.

Il Disegno di legge delega si riferisce, infatti: “alla stipulazione tra nubendi, coniugi, parti di una unione civile programmata o attuata di accordi intesi a regolare tra loro, nel rispetto delle norme imperative, dei diritti fondamentali della persona umana, dell’ordine pubblico e del buoncostume, i rapporti personali e quelli patrimoniali, anche in previsione dell’eventuale crisi del rapporto, nonché a stabilire i criteri per l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli”. Le regole riguarderanno coppie etero o omosessuali e verranno sottoscritte “in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata” e avranno “efficacia obbligatoria”.

Attendiamo dunque gli sviluppi dato che ad oggi questi patti sono considerati dalla giurisprudenza maggioritaria nulli per illiceità della causa, mentre costituiscono la normalità in molti paesi, in particolare in quelli anglosassoni.

In tema di successioni invece si andrebbe a prevedere la possibilità di trasformare la quota riservata ai legittimari in una quota del valore del patrimonio ereditario e consentire la stipulazione di patti sulle successioni future, sin’ora vietati, “intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni”.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/03/01/accordi-prematrimoniali-contratti-pubblici-lavoro-e-nuovo-codice-della-strada-tutte-le-novita-dal-cdm

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto 150 150 Graziella Pascotto

Permesso ZTL: non si cede assieme all’auto

Accadeva nello specifico che l’acquirente di un’autovettura usata continuasse ad utilizzare il permesso per accedere alla zona a traffico limitato della Capitale, poiché tale permesso era ancora apposto e collegato alla targa del mezzo, con validità residua quinquennale.

La Suprema Corte, tuttavia, con la recente ordinanza n. 5388 del 22.2.2019, ha chiarito che è errato considerare il permesso di accesso nella zona a traffico limitato collegato al veicolo e non alla persona. Il permesso per la Ztl infatti viene rilasciato non per il veicolo, ma per la persona che può avere necessità di entrare in una zona a traffico limitato per motivi di residenza o lavoro. È solo per praticità che il permesso Ztl viene collegato a una targa: le telecamere montate in prossimità dei varchi attivi riescono più facilmente a rilevare il veicolo piuttosto che il conducente.

Il fatto che la targa identifichi giuridicamente il veicolo dunque non significa che se l’auto viene trasferita, anche il permesso per accedere nella zona Ztl diventa automaticamente oggetto di cessione. A tal proposito, la Corte afferma la necessità da parte del Giudice di consultare di volta in volta la normativa comunale di riferimento che stabilisce il dispositivo di traffico per valutare se sussiste o meno la violazione contestata: alcuni Comuni potrebbero infatti prevedere diversamente.

http://www.ansa.it/canale_motori/notizie/istituzioni/2019/02/22/cassazione-multe-ztl-permesso-non-si-cede-assieme-allauto_8ea06fde-2665-4185-a775-82660ff5e78d.html

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