Studio Legale Pascotto

Avvocato Civilista
Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi 150 150 Graziella Pascotto

Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi

E’ il caso di una delibera assembleare impugnata da alcuni condomini poichè ritenuta affetta da nullità dopo l’approvazione di un nuovo regolamento che disciplinava l’uso della piscina e del campo da tennis introducendo un sistema basato sui millesimi di proprietà. Più precisamente il regolamento prevedeva turni per il campo da tennis tali che i condomini proprietari di più millesimi avrebbero potuto utilizzarlo per più ore la settimana. Consentiva inoltre, ai proprietari di più millesimi, di invitare un maggior numero di ospiti in piscina. Sia il Tribunale di Verona che la Corte d’Appello di Venezia ritenevano che il regolamento non impedisse l’uso dei beni ai condomini, limitandosi a disciplinarne le modalità, senza alterarne la destinazione né comprimere il diritto di ciascuno a un godimento effettivo.
Allo stesso modo la Corte di Cassazione (ordinanza n. 4966 del 5.3.2026) ha respinto il ricorso dei condomini richiamando l’art. 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può utilizzare la cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso.
Il principio del cosiddetto “pari uso” non implica che tutti i condomini debbano utilizzare il bene nello stesso modo o nello stesso momento. Ciò che conta è che l’uso più intenso da parte di alcuni non escluda il diritto degli altri a beneficiare del servizio.
L’assemblea condominiale pertanto può, con delibera adottata con la maggioranza prevista dagli artt. 1138 e 1136 c.c. (non all’unanimità) limitare il godimento dei beni condominiali non rientranti nell’art. 1117 c.c. in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso. Il principio non vale quindi per scale, tetto, facciate, cortili destinati al passaggio o impianti comuni. In questi casi si tratta di beni funzionalmente necessari all’uso delle unità immobiliari e il diritto di ciascun condomino al loro utilizzo non può essere modulato in base ai millesimi di proprietà.
Condominio: uso di piscina e campo da tennis anche in base ai millesimi
Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento 150 150 Graziella Pascotto

Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità dell’inadempimento

Una società produttrice di automobili risolve il contratto con la concessionaria a causa dell’inadempimento di quest’ultima, facendo valere una clausola risolutiva espressa. In base a tale previsione pattizia, il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato pagamento di un importo pari alla metà del valore del veicolo più economico. La società concessionaria agisce in giudizio considerando la risoluzione illegittima e il giudice di merito accoglie tale ricostruzione ritenendo l’inadempimento non grave in considerazione del volume d’affari intercorrente tra le parti.
Se nel contratto è presente una clausola risolutiva espressa il giudice può sindacare la gravità dell’inadempimento?
La Corte di Cassazione (ord. 4.12.2025 n. 31763) risponde negativamente. Infatti, secondo la costante giurisprudenza, “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell’inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”. Giova ricordare che la risoluzione del contratto può avvenire per decisione di un giudice (ope iudicis) e, allora, si parla di risoluzione giudiziale, ma anche di diritto (ipso iure) come nell’ipotesi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.. Secondo la regola generale in materia di risoluzione contrattuale, il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra (così dispone l’art. 1455 c.c.). Invece, la clausola risolutiva espressa supera la necessità di svolgere una valutazione sulla gravità dell’inadempimento giacché sono i contraenti che, ex ante, nel determinarne il contenuto, stabiliscono che l’inadempimento di una determinata obbligazione sia sufficientemente grave da giustificare la risoluzione. Pertanto, il giudice deve verificare solo se l’inadempimento si sia verificato e se sia imputabile al debitore, ma non può valutarne la gravità già stabilita contrattualmente.
Clausola risolutiva espressa: non è possibile sindacare la gravità  dell'inadempimento
Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private 150 150 Graziella Pascotto

Infortunio in smart working: l’Inail rimborsa anche le spese mediche private

Il Tribunale di Padova (sentenza n. 462 dell’8.5.2025 resa nota in questi giorni), ha dichiarato cessata la materia del contendere dando ragione alla ricorrente, relativamente alla qualificazione dell’infortunio sul lavoro occorsole durante il periodo della pandemia Covid, mentre svolgeva la propria attività lavorativa in modalità smart-working.
Nel corso dello smart working, la lavoratrice era stata vittima di una caduta che le aveva provocato lesioni per le quali si era reso necessario un intervento chirurgico e il successivo ricovero.
INAIL riconosceva alla lavoratrice, sulla base di un accordo, un’invalidità del 9% – da qui la cessazione della materia del contendere, ma non il rimborso delle spese mediche private sostenendo che non fossero giustificate da un’impossibilità o insufficienza documentata del percorso pubblico.
Il Tribunale di Padova ha invece accolto le richieste della lavoratrice, riconoscendole il rimborso integrale delle spese sostenute.
La sentenza del Tribunale di Padova suggerisce una linea interpretativa favorevole al riconoscimento delle spese mediche private quando risultano strumentali alla difesa del lavoratore, la prestazione pubblica non è fruibile in tempi compatibili con le esigenze del processo, l’accertamento privato è indispensabile per avviare o sostenere l’azione giudiziaria.
Il Giudice ha riconosciuto la congruità delle spese mediche sostenute privatamente e anche la loro necessità ai fini della difesa, ribadendo che l’accesso alla giustizia deve essere garantito senza ostacoli derivanti dai ritardi del sistema pubblico.

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Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista 150 150 Graziella Pascotto

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

È la prima volta che viene riconosciuta in ambito giudiziario la matrice neofascista del partito di estrema destra e la violazione degli artt. 1 e 5 della legge Scelba. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni.
Oggi il Tribunale di Bari ha infatti condannato dodici militanti di CasaPound privandoli dei diritti politici per cinque anni per riorganizzazione del disciolto partito fascista e per manifestazione fascista, in relazione all’aggressione del 21.9.2018 a diversi manifestanti antifascisti a Bari.
Sette tra gli imputati hanno ricevuto anche una condanna per lesioni e sono stati condannati a due anni e sei mesi di reclusione, mentre gli altri a un anno e sei mesi.
Sono stati anche condannati al risarcimento delle parti civili.
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Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM 150 150 Graziella Pascotto

Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato sia un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, che un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
Tra le novità contenute nel D.L., una di carattere procedurale, l’annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia. L’intervento del Quirinale ha consentito di estendere lo “scudo” in virtù del principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” ed evitare così trattamenti privilegiati nei confronti di singole categorie, come appunto, le forze dell’ordine.
IL D.L. disciplina anche il cd. fermo preventivo, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Non per un semplice sospetto di pericolo ma serviranno elementi oggettivi come “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Non è invece stata inserita la cauzione per chi organizza cortei. La misura pensata come una garanzia di possibili danni causati nel corso di una manifestazione risulterebbe incostituzionale perché in contrasto con la libertà di riunione.
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM
In G.U. il D.Lgs. n. 212/2025: come cambia il TUB per i consumatori? 150 150 Graziella Pascotto

In G.U. il D.Lgs. n. 212/2025: come cambia il TUB per i consumatori?

Il D.Lgs. 31.12.2025, n. 212 dà attuazione in Italia alla
Direttiva (UE) 2023/2225 (Second Consumer Credit Directive – CCD2), incidendo sulla disciplina del credito ai consumatori contenuta nel Testo Unico Bancario. L’intervento normativo si muove lungo tre direttrici principali. In primo luogo, punta a rafforzare la tutela del consumatore, non solo ampliando l’ambito di applicazione della disciplina, ma anche innalzando la qualità delle informazioni e dei rimedi a sua disposizione. In secondo luogo, aggiorna le regole sul credito al consumo tenendo conto dell’evoluzione digitale del mercato, in cui operazioni prima residuali assumono oggi un ruolo significativo. Infine, consolida il principio del debito e credito responsabile, cercando di prevenire situazioni di sovraindebitamento attraverso presìdi più rigorosi in fase di concessione e una maggiore responsabilizzazione degli intermediari.
Tra le principali novità: nuovi obblighi di pubblicità, gli annunci devono contenere avvertimenti chiari sul costo del credito e non possono suggerire che il finanziamento migliorerà automaticamente la situazione finanziaria del consumatore;
informazioni precontrattuali rafforzate, gratuite, chiare e fornite in tempo utile, anche nei contratti conclusi a distanza;
valutazione approfondita del merito creditizio, svolta anche nell’interesse del consumatore, divieto di utilizzo di categorie particolari di dati e di informazioni provenienti dai social network;
diritti specifici in caso di decisioni automatizzate, con possibilità per il consumatore di ottenere intervento umano, spiegazioni e riesame della decisione; ampliamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato.
In G.U. il D.Lgs. n. 212/2025: come cambia il TUB per i consumatori?
Proprietà immobiliare, la Legge di Bilancio 2026 detta nuove regole sulla rinuncia abdicativa 150 150 Graziella Pascotto

Proprietà immobiliare, la Legge di Bilancio 2026 detta nuove regole sulla rinuncia abdicativa

L’art. 1 commi 731 e 732 della Legge di Bilancio 2026, introduce una regolamentazione sistematica della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. Al fine di evitare che lo Stato diventi titolare forzato di immobili irregolari, degradati o pericolosi, trasferendo sull’erario oneri insostenibili, il legislatore ha introdotto rigorosi obblighi di conformità.
L’atto di rinuncia è nullo se non corredato da documentazione tecnica che attesti:
-conformità Urbanistico-Edilizia, l’assenza di abusi insanabili o difformità gravi rispetto ai titoli abilitativi depositati presso il Comune;
-conformità catastale, la perfetta corrispondenza tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie/dati depositati in Catasto;
-conformità ambientale e sismica, l’attestazione che il bene non sia fonte di rischi ambientali (es. necessità di bonifiche) o strutturali che richiederebbero interventi immediati di messa in sicurezza a spese dello Stato.
Il Governo è voluto intervenire in contrasto alla recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 23093/2025 (post del 26.8.2025): la Cassazione aveva di fatto stabilito come non si potessero obbligare le persone a mantenere la proprietà di beni contro la propria volontà, specialmente quando questi costituiscono un peso economico o una fonte di responsabilità civile sulla base del potere di disposizione del proprietario riconosciuto dall’art. 832 c.c.
Dal 1 gennaio, dunque, per i proprietari di immobili fatiscenti, la rinuncia abdicativa sarà sottoposta a condizioni talmente stringenti da renderla in concreto inapplicabile nella maggior parte dei casi.
Le alternative possibili saranno la vendita, anche a prezzi irrisori, oppure affrontare l’oneroso iter di regolarizzazione per tentare poi la rinuncia.
Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca 150 150 Graziella Pascotto

Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca

Con sentenze del 22.7 e del 10.9.2025 la Corte di Appello di Firenze ha deciso due controversie intentate da alcuni correntisti contro gli istituti di credito di riferimento, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di bonifici fraudolenti disposti tramite il servizio di home banking. La Corte fiorentina ha chiarito, in entrambe le pronunce che il D. Lgs. 27.1.2010 n. 11 prevede una forma di responsabilità aggravata in capo alla banca, la quale, in caso di operazioni abusivamente ordinate, è tenuta a dimostrare il dolo o la colpa grave del correntista. Viene pertanto a configurarsi un’ipotesi di responsabilità “semi–oggettiva” della banca, che trae la sua giustificazione nel fatto che questa, nel fornire i propri servizi attraverso canali rischiosi, si assume un rischio di impresa.

Frodi bancarie: la responsabilità semi-oggettiva della banca

https://www.altalex.com/documents/2025/12/17/frodi-bancarie-responsabilita-semi-oggettiva-banca

Definito il saggio degli interessi legali per il 2026 150 150 Graziella Pascotto

Definito il saggio degli interessi legali per il 2026

Il Decreto del MEF 10.12.2025 pubblicato in GU n. 289 del 13.12.2025 stabilisce che a partire dal 1.1.2026 il tasso di interesse legale passa dal 2% al 1,60%.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’art. 1284, c. 1 c.c., secondo cui la percentuale deve essere rivista “sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno”.
Affitti brevi, addio self check-in, obbligo riconoscimento de visu degli ospiti, anche con videocamera: nuova sentenza 150 150 Graziella Pascotto

Affitti brevi, addio self check-in, obbligo riconoscimento de visu degli ospiti, anche con videocamera: nuova sentenza

Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di riconoscere gli ospiti de visu, ma apre al video-check-in in diretta.
La sentenza n. 5732 del 21.11.2025 ha chiuso definitivamente una vicenda durata oltre un anno e che aveva diviso albergatori e gestori di affitti brevi. Prevista dall’art. 109 del T.U.L.P.S., l’identificazione de visu degli ospiti – ossia “con i propri occhi” – è obbligatoria per tutte le strutture ricettive, comprese le locazioni turistiche e gli affitti brevi. Ma – ed è questo il punto che segna la vera novità – l’identificazione di chi alloggia negli spazi designati potrà avvenire anche a distanza, da remoto e con sistemi che assicurino una verifica inequivocabile, immediata e sicura dell’identità dell’ospite. Si fa riferimento a strumenti di videocollegamento, predisposti dal gestore all’ingresso dell’immobile e tali da garantire affidabilità e idoneità a confrontare – in tempo reale – il volto dell’ospite con il suo documento di identità (es. videocitofoni e “spioncini digitali”).
I dati raccolti dagli ospiti andranno tempestivamente comunicati alle forze dell’ordine: l’identificazione de visu degli ospiti è un dovere che deriva direttamente dal T.U.L.P.S. e non può essere bypassato con sistemi totalmente automatizzati. Ecco perché la sentenza del Consiglio di Stato sostiene un equilibrio mirato a conciliare esigenze di sicurezza, tutela dei cittadini e modernizzazione dei processi ricettivi.
Stop invece al self check-in anonimo con semplice foto del documento.
Affitti brevi, addio self check-in, obbligo riconoscimento de visu degli ospiti, anche con videocamera: nuova sentenza