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Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti 150 150 Graziella Pascotto

Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti

Ieri un Consiglio dei ministri straordinario ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce una serie di misure rivolte al contrasto della criminalità minorile e delle violenze durante le manifestazioni pubbliche. Per i minori che hanno compiuto 14 anni viene prevista una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, ed esteso anche ai minorenni l’arresto in flagranza differita.
Il provvedimento introduce il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, che punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze. Vengono aumentate le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio commesse nel corso di manifestazioni, esteso il cd. fermo preventivo (fino a 12 ore) alle operazioni di polizia in luoghi con forte afflusso di persone, anche nei confronti dei minorenni, e prevista la possibilità per il questore di disporre, in determinati casi, un divieto di aggregazione della durata fino a un anno, applicabile anche ai minori ultraquattordicenni.
Va ricordato che la Costituzione – art. 17 – riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi in modo pacifico e senz’armi.
Per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico non è necessario alcun avviso. Per quelle in luogo pubblico, come un corteo o un sit-in in piazza, basta il preavviso, mentre non occorre un’autorizzazione. Il questore va informato con preavviso e può vietare la manifestazione solamente per comprovati motivi di sicurezza ovvero di incolumità pubblica.
L’art. 21 Cost. tutela la libertà di esprimere il proprio pensiero con ogni mezzo: slogan, cartelli, striscioni.
Chi saccheggia un negozio o aggredisce un agente non esercita un diritto, bensì commette reati già previsti dal codice penale, dalla devastazione e saccheggio alla resistenza a pubblico ufficiale.
La legge vieta anche di partecipare a una manifestazione col volto coperto in modo da impedire il riconoscimento. La violenza di alcuni, però, non cancella il diritto degli altri. Secondo la giurisprudenza europea chi manifesta pacificamente resta tutelato pure se altri partecipanti commettono violenze, e il compito delle forze dell’ordine è isolare i violenti, non disperdere chi protesta in modo lecito.
Diritto di manifestare e ordine pubblico: limiti costituzionali | Altalex
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM 150 150 Graziella Pascotto

Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato sia un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, che un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
Tra le novità contenute nel D.L., una di carattere procedurale, l’annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia. L’intervento del Quirinale ha consentito di estendere lo “scudo” in virtù del principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” ed evitare così trattamenti privilegiati nei confronti di singole categorie, come appunto, le forze dell’ordine.
IL D.L. disciplina anche il cd. fermo preventivo, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Non per un semplice sospetto di pericolo ma serviranno elementi oggettivi come “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Non è invece stata inserita la cauzione per chi organizza cortei. La misura pensata come una garanzia di possibili danni causati nel corso di una manifestazione risulterebbe incostituzionale perché in contrasto con la libertà di riunione.
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM