decreto sicurezza 2026

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato 150 150 Graziella Pascotto

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato

È notorio come l’evoluzione criminale abbia reso possibile un salto qualitativo nelle rapine in banca: non solo con la classica irruzione armata dall’ingresso principale, ma con operazioni durate mesi, attraverso l’uso del sistema fognario e lo scavo millimetrico sotto i caveau, come avvenuto di recente ai danni della filiale Crédit Agricole di Napoli. Qui i rapinatori hanno operato tenendo in ostaggio i dipendenti e i clienti, verosimilmente sotto la minaccia di armi e col volto travisato. Il Decreto Sicurezza (D.L. 23 del 24 febbraio 2026) interviene proprio in questo scenario normativo, introducendo un nuovo delitto: l’art. 628-bis c.p. “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”.
La fattispecie prevede una pena base pesantissima, da 10 a 25 anni di reclusione e multe elevate. A questo si aggiunge un dettaglio fondamentale: il legislatore stabilisce un aumento di pena qualora concorrano altre aggravanti, ad esempio quando il gruppo agisce avvalendosi proprio dei metodi descritti dal terzo comma dell’art. 628 base (più persone riunite, uso delle armi, travisamento), bloccando di fatto in sede di giudizio un bilanciamento al ribasso grazie al divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche rispetto a tali specifiche aggravanti oggettive.
Profili critici: una prima obiezione riguarda l’opportunità sistematica di creare una nuova fattispecie autonoma, invece di ampliare il perimetro di applicazione di norme già esistenti, in primis l’art. 628 c.p. sulla rapina. Una parte della dottrina aveva proposto, infatti, di intervenire su quest’ultima disposizione, aggiungendo un comma specifico; ciò avrebbe consentito di mantenere concentrata in un unico articolo la disciplina, evitando la proliferazione di figure contigue. La scelta di creare un art. 628-bis separato ha il pregio di dare autonoma visibilità al fenomeno, ma rischia di appesantire un codice penale già caratterizzato da un’elevata frammentarietà.
Un secondo profilo problematico attiene alla delimitazione del concetto di “gruppo organizzato”. È verosimile che la giurisprudenza sarà chiamata a misurarsi con casi di confine, per distinguere un normale concorso di persone da una vera e propria organizzazione strutturata. La norma affida al giudice un margine di valutazione che, specie nei primi anni di applicazione, potrebbe generare oscillazioni interpretative non trascurabili.
Art. 628-bis c.p. rapina aggravata gruppo organizzato | Altalex
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM 150 150 Graziella Pascotto

Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato sia un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale, che un disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno.
Tra le novità contenute nel D.L., una di carattere procedurale, l’annotazione preliminare in un separato modello in presenza di cause di giustificazione.
Per incrementare le tutele per i cittadini e anche per le Forze di polizia il pubblico ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (ad esempio: legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, stato di necessità), procede all’annotazione preliminare, in separato modello – da introdursi con apposito decreto del Ministro della giustizia. L’intervento del Quirinale ha consentito di estendere lo “scudo” in virtù del principio secondo cui “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge” ed evitare così trattamenti privilegiati nei confronti di singole categorie, come appunto, le forze dell’ordine.
IL D.L. disciplina anche il cd. fermo preventivo, ovvero la possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi di polizia disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore per i conseguenti accertamenti di polizia, persone per le quali, sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Non per un semplice sospetto di pericolo ma serviranno elementi oggettivi come “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni”.
Non è invece stata inserita la cauzione per chi organizza cortei. La misura pensata come una garanzia di possibili danni causati nel corso di una manifestazione risulterebbe incostituzionale perché in contrasto con la libertà di riunione.
Decreto sicurezza 2026: le novità del D.L. approvato dal CdM