E’ vessatoria la clausola “non rimborsabile” nelle prenotazioni alberghiere online 150 150 Graziella Pascotto

E’ vessatoria la clausola “non rimborsabile” nelle prenotazioni alberghiere online

Le clausole che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come “non rimborsabile” sono, a tutti gli effetti, delle clausole vessatorie. Conseguentemente, quando si prenota on line, l’eventuale spunta della casella delle condizioni generali di contratto non sostituisce la firma e la clausola relativa al pagamento della penale non ha alcun effetto giuridico se non specificamente approvata.

È quanto statuito dal Giudice di Pace di Trapani con la sentenza del 14.10.2019 che ha riconosciuto il rimborso di € 364,50 oltre interessi per la somma pagata alla struttura alberghiera attraverso il sito Booking.com.

Il Giudice di Pace ha chiarito che le clausole che impongono il pagamento di una penale in caso di disdetta, oppure quelle che indicano l’adesione all’offerta alberghiera come “non rimborsabile” sono a tutti gli effetti delle clausole vessatorie, e quindi efficaci solo se firmate separatamente dal cliente.

https://www.studiocataldi.it/articoli/36511-hotel-prenotato-online-vessatoria-la-clausola-quotnon-rimborsabile-quot.asp

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