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Messaggi IT Alert della Protezione civile: caratteristiche e impatto privacy 150 150 Graziella Pascotto

Messaggi IT Alert della Protezione civile: caratteristiche e impatto privacy

Domani, 21.9.2023, ad ore 12.00 tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio della regione Veneto riceveranno un messaggio di test accompagnato da un suono. Non sarà necessario fare nulla di particolare tranne leggere il testo e accettare la notifica: le funzioni del telefono infatti saranno disattivate finché non si accetta la notifica. Sarà poi possibile collegarsi al sito it-alert.it e rispondere a un questionario per il miglioramento del servizio.
Tale strumento è già stato testato in altre regioni italiane e facilmente ci si imbatte, soprattutto sui social, in commenti che esortano a disattivare il servizio, con tanto di istruzioni su come farlo a seconda del sistema operativo, per un’asserita violazione della privacy.
Segnalo a tal proposito che fin dal 2019 (provvedimento n. 193 del 17.10.2019) il Garante aveva dato il proprio nulla osta, rilevando che “le modalità di trasmissione dei messaggi prevista dal Sistema di allerta non comportano la conoscenza dei numeri di telefono dei terminali mobili e, conseguentemente, nemmeno dell’identità dei contraenti o utenti delle reti di comunicazione mobile cellulare”.
Piuttosto, poiché la tecnologia cell-broadcast impiegata per diramare rapidamente le informazioni sulle possibili situazioni di pericolo comporta che “il messaggio di allerta sia inviato indistintamente e contemporaneamente a tutti i dispositivi cellulari compresi in una determinata area geografica”, il rischio è quello di pericolosi effetti boomerang, come l’innesco di un’improvvisa situazione di panico incontrollato che potrebbe potenzialmente provocare danni.
Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio 150 150 Graziella Pascotto

Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio

E’ il caso di due vicini: uno citava in giudizio l’altro per ottenere la rimessione in pristino dell’edificio dalle opere da lui realizzate consistenti nella trasformazione di luci in vedute, nell’abusiva realizzazione di una fognatura e nell’indebito allargamento di uno spazio di isolamento, edificato in danno dell’altro, sconfinando nella sua proprietà. L’altro, citato in causa, negava di aver compiuto tali opere e svolgeva domanda riconvenzionale per il cappotto termico e il cambiamento degli infissi realizzati proprio dal primo vicino, lavori che a suo dire avevano stravolto la facciata dell’edificio, e ne chiedeva la rimozione.
Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17290 del 22.6.2023) il pregiudizio all’aspetto estetico dell’edificio era evidente e l’intervento di efficientamento energetico non bastava a giustificarlo.
Secondo i giudici, per avere alterazione architettonica non è necessario che il fabbricato sia deturpato dall’intervento, aggiungendo che l’alterazione architettonica si traduce in un deprezzamento del bene e che in condominio non possono essere consentiti interventi in grado di avere un impatto negativo sull’aspetto estetico dell’edificio.
La Corte ha concluso che il proprietario avrebbe dovuto chiedere il consenso del vicino dal momento che questi, oltre ad essere danneggiato dal nuovo aspetto dell’edificio, ha subìto lo sconfinamento nella sua proprietà.
Multa illegittima se l’autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità 150 150 Graziella Pascotto

Multa illegittima se l’autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità

Sta facendo molto discutere l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25544 del 31.8.2023 che ha respinto il ricorso dell’Unione dei Comuni in ordine all’annullamento di una multa per violazione dell’art. 142 c. 9 C.d.S. per l’inosservanza della distanza minima tra il segnale del limite di velocità e la postazione dell’apparecchio di rilevamento della stessa. Si potrà dunque fare ricorso e ottenere l’annullamento della multa e della decurtazione dei punti dalla patente se l’autovelox dovesse trovarsi a meno di un chilometro dal cartello con la velocità massima, anche se il segnale ripete il limite precedente. Non conta, infatti, che lo spazio minimo fra il cartello e l’autovelox serva a consentire al conducente di ridurre l’andatura del veicolo senza rischi: il segnale contiene comunque un’imposizione al di là dell’esistenza di un precedente limite e della relativa entità. Il segnale va ripetuto dopo un’intersezione come dispone il dm n. 282/17: “nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell’intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

Multa illegittima se l'autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità

https://www.studiocataldi.it/articoli/46067-multa-illegittima-se-l-autovelox-e-a-meno-di-1-km-dal-cartello-col-limite-di-velocita.asp

Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza 150 150 Graziella Pascotto

Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 34352 pubblicata il 4.8.2023), il ciclista ubriaco costituisce un pericolo per gli utenti della strada ed è legittima la condanna per guida in stato di ebbrezza, mentre va esclusa l’applicazione della sanzione accessoria consistente nella sospensione della patente di guida.
E’ il caso di un uomo caduto rovinosamente a terra mentre circolava in bicicletta. La polizia intervenuta sul posto lo aveva trovato in stato di alterazione psicofisica e i successivi accertamenti riscontravano la positività sia all’alcol che alla cannabis.
La Corte ha osservato che già le Sezioni Unite (n. 12316/2002) hanno chiarito che il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, come, ad es., della sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.
Anche chi va in bicicletta e cade può incorrere nel reato di guida in stato di ebbrezza.
I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita 150 150 Graziella Pascotto

I nonni possono adottare il nipote anche se i genitori sono in vita

E’ il caso dei nonni che adivano il Tribunale di Roma per ottenere l’adozione, ex art. 44 lett. d) l. n. 184/1983, della nipote di cui erano già affidatari e di cui si prendevano cura dalla nascita. Il nonno ne era stato nominato tutore e il Tribunale aveva già dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei genitori della ragazza.
Il ricorso veniva tuttavia respinto anche in sede di appello
perché ai sensi dell’art. 44 lett. a) l. n. 184/1983, il minore può essere adottato da persone unite da vincolo di parentela fino al sesto grado, ma solo nel caso in cui l’adottando sia orfano di padre e di madre.
La Corte di Cassazione (ord. n. 23173 del 31.7.2023) ha invece statuito che i parenti del minore, “i quali prestino a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione cd. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore.”
Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere 150 150 Graziella Pascotto

Riconosciuta in via cautelare l’interdizione post partum dal lavoro per la portalettere

Il Tribunale di Venezia Sezione Lavoro ha accolto il ricorso cautelare di una neo mamma, impiegata delle Poste come portalettere in un Comune del Veneto orientale che aveva chiesto di essere interdetta dal lavoro per il periodo che va dalla fine della maternità obbligatoria, al settimo mese dal parto. L’istanza inizialmente era stata rigettata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro.
La decisione fa riferimento all’art. 17 D.Lgs. 151/2021 che prevede che la Direzione territoriale del lavoro disponga l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato gravidanza da due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al settimo mese di età del figlio, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
Ora si dovrà attendere la pronuncia definitiva.
Acqua minerale lasciata al sole: è reato. 150 150 Graziella Pascotto

Acqua minerale lasciata al sole: è reato.

La Corte di Cassazione penale (n. 32734 depositata il 27.7.2023) ha confermato che rischia l’arresto, o in alternativa una sanzione pecuniaria, per il reato di cui alla legge 283/62, art. 5 (vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione), il commerciante che vende bottiglie di acqua minerale tenute in modo improprio, in un luogo in cui non vi sia riparo alla luce solare. Il calore sulla plastica infatti può innescare reazioni chimiche potenzialmente dannose per la salute di chi consuma quell’acqua.
Nella motivazione si legge che “la detenzione per la vendita, la somministrazione o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale, di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto”.
(IMAGOECONOMICA)
Carne sintetica, primo sì al Ddl che ne vieta produzione e commercio 150 150 Graziella Pascotto

Carne sintetica, primo sì al Ddl che ne vieta produzione e commercio

Ieri il Senato ha approvato il disegno di legge che vieta la produzione e immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Più precisamente si tratta del divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi “costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. Agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi è vietato impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.
Vietato anche denominare “carne” i prodotti fatti soltanto con proteine vegetali.
Definite le autorità competenti: anche il Ministero della Salute, le Regioni e le Asl sono titolate ai controlli e ad elevare sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a € 150 mila.
L’iter non è tuttavia concluso poiché il provvedimento deve passare alla Camera.
Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo 150 150 Graziella Pascotto

Violenza sessuale e “palpeggiamenti”: l’importanza della prova dell’elemento soggettivo

Il Tribunale di Roma (sentenza 6.7.2023) ha assolto un operatore scolastico accusato di violenza sessuale aggravata per aver toccato, per pochi secondi, i glutei di una studentessa diciassettenne che si trovava a salire le scale dell’istituto scolastico, mentre era intenta ad alzarsi i pantaloni che le stavano scendendo al di sotto della vita, azione conclusasi con il “sollevamento” della ragazza da parte dell’imputato. Il Tribunale ha evidenziato come, nonostante questo tipo di condotta sia idonea ad integrare la fattispecie contestata sotto il profilo dell’elemento oggettivo, tale delitto non può ritenersi sussistente sotto il profilo soggettivo: ” la repentinità dell’azione, senza alcun’insistenza nel toccamento, da considerarsi quasi uno sfioramento, il luogo e il tempo della condotta, in pieno giorno in locale aperto al pubblico e in presenza di altre persone, e le stesse modalità dell’azione poi conclusasi con il sollevamento della ragazza non consentono di configurare l’intento libidinoso o di concupiscenza generalmente richiesto dalla norma penale”.
Le circostanze non consentono di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza di compiere un “atto sessuale” e la “volontarietà della violazione della libertà sessuale”.
In particolare, ha rilevato il Tribunale, pur essendo la ricostruzione della giovane studentessa assolutamente verosimile, sotto il profilo dell’elemento psicologico, la tesi “dell’inopportuno scherzo” sostenuta dall’operatore scolastico, risulta essere convincente, e porta ad escludere la configurabilità dell’elemento soggettivo.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis 150 150 Graziella Pascotto

Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis

Si tratta del caso di una persona assolta dal reato di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 in quanto non punibile ex 131-bis c.p., in relazione alla coltivazione di cinque piante di canapa indiana, di altezza variabile tra i 20 e i 40 cm.
La Corte di Cassazione, in seguito all’impugnazione della Procura, ha richiamano il principio, già enunciato dalle Sezioni Unite (n. 12348/2019), secondo cui “non integrano il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.
Nella fattispecie, alla luce delle modalità con cui è stato compiuto il fatto, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto la particolare tenuità del fatto, per il numero irrisorio di piante, per il quantitativo complessivo di dosi ricavabili, per le modalità rudimentali della coltivazione, per l’assenza di precedenti penali e di altri elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio o l’inserimento del soggetto nel mercato della droga.
Attenzione: la detenzione di sostanza stupefacente destinata solo al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione domestica penalmente lecita rimane soggetta a sanzione amministrativa.
Non punibile la coltivazione di qualche piantina di cannabis