Diritto di accesso: banche e istituti di credito obbligati a rispondere alle istanze
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9313 del 4.4.2023 si è pronunciata sulla domanda di un correntista proposta nei confronti della sua Banca, volta a far accertare l’inadempimento di quest’ultima all’obbligo di riscontrare l’istanza di accesso ai dati personali, con violazione del Regolamento UE 2016/679 (artt. 15 e seg. GDPR) e l’art. 7, d.lgs. n. 196/2003.
Per la Corte la domanda è fondata. L’ art. 12 del Reg. UE n. 679/2016 onera il soggetto destinatario della richiesta di accesso agli atti di «fornire al richiedente informazioni in ordine all’esistenza dei dati personali, e ciò solo per effetto dell’istanza di accesso presentata dall’interessato». Ne consegue che la Banca avrebbe dovuto fornire compiuto riscontro alla richiesta di accesso agli atti entro i termini previsti dalla normativa vigente o avrebbe, comunque, dovuto chiedere una proroga, al fine di effettuare eventuali verifiche. Infatti, è il destinatario dell’istanza di accesso ai dati a dover essere considerato onerato dell’obbligo di fornire risposta in ordine al possesso o meno dei suddetti dati personali e non può invece ritenersi l’istante onerato della prova di tale circostanza fattuale.