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Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019 150 150 Graziella Pascotto

Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019

Nel solco delle precedenti decisioni, la Corte Costituzionale (sentenza 24.7.2026 n. 152) ha ribadito i requisiti che escludono la penale rilevanza della condotta di chi aiuti altri a porre fine alla propria esistenza, tra cui la sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale.
Il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo tre requisiti: prognosi infausta, sofferenza ritenuta insopportabile e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, nessuna applicazione più ampia è possibile.
Il caso riguardava tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha ritenuto che non potesse essere concessa perché la donna non era sottoposta a cura salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, per valutare se tale requisito determini una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili. La Corte ha però respinto il ricorso, confermando quanto già affermato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La giurispridenza non ha introdotto il diritto al suicidio assistito, ma una limitata eccezione alla punibilità prevista dall’art. 580 c.p. (reato di istigazione e aiuto al suicidio) per i pazienti che interrompono i trattamenti salvavita, in base alla legge sul consenso informato. Secondo la Consulta, chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale si trova in una situazione sostanzialmente diversa e non c’è quindi disparità di trattamento. La Corte richiama inoltre il dovere dello Stato di tutelare la vita e il rischio di possibili pressioni sulle persone più fragili, ribadendo che eventuali ampliamenti dell’accesso al suicidio medicalmente assistito spettano esclusivamente al Parlamento.
Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla  sentenza n. 242 del 2019
Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale 150 150 Graziella Pascotto

Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 depositata oggi ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (artt. 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
La Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche. Ma non è irragionevole dire no all’inseminazione per le single» 150 150 Graziella Pascotto

La Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche. Ma non è irragionevole dire no all’inseminazione per le single»

La Corte Costituzionale con due sentenze depositate oggi, la n. 68 e la n. 69, da una parte ha dichiarato incostituzionale il divieto per la seconda mamma di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero.
La Corte ha accolto le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, stabilendo che l’art. 8 della L. 40/2004 è illegittimo nella parte in cui non consente al bambino di essere riconosciuto anche dalla madre non biologica, che ha espresso il consenso alla Pma e assunto la responsabilità genitoriale.
Il mancato riconoscimento viola il diritto all’identità personale del minore e contrasta con gli artt. 2, 3 e 30 Cost.. La decisione si fonda sull’interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio di entrambe le madri, evitando situazioni di incertezza giuridica e discriminazioni tra fratelli nati dalla stessa coppia.
La sentenza n. 69, ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della L. 40/2004 che vieta l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle donne single. La disciplina dell’accesso alla Pma ha implicazioni bioetiche e sociali, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Il divieto trova giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati, evitando la creazione di un progetto genitoriale che esclude a priori la figura del padre.
La Corte ha tuttavia ribadito, in linea con i propri precedenti, che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati, e nello specifico alla famiglia monoparentale.
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SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: LA CORTE CONFERMA CHE IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE NON È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E RINNOVA I PROPRI APPELLI AL LEGISLATORE 150 150 Graziella Pascotto

SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO: LA CORTE CONFERMA CHE IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE NON È IN CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE E RINNOVA I PROPRI APPELLI AL LEGISLATORE

La Corte Costituzionale (sentenza n. 66 del 20.5.2025), ribadendo quanto più volte già affermato, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio) sollevate dal Gip di Milano, al quale il PM aveva chiesto di archiviare due procedimenti penali per aiuto al suicidio.
Non è costituzionalmente illegittimo subordinare al requisito del sostegno vitale la non punibilità di chi aiuta il paziente a mettere in pratica il proprio proposito. Ma non è necessario che il trattamento sia già in essere, né bisogna intenderlo in maniera restrittiva: un sostegno vitale non è soltanto un “macchinario”, ad es. quello per la ventilazione, ma una procedura sanitaria da cui dipende la vita del malato, ad es. procedure come l’evacuazione manuale, l’inserimento di cateteri o l’aspirazione del muco dalle vie bronchiali, sempre che la loro interruzione determini prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo.
La Corte richiama poi come essenziale il carattere “che rivestono i requisiti e le condizioni procedurali per la non punibilità dell’aiuto al suicidio” per “prevenire il pericolo di abusi a danno delle persone deboli e vulnerabili” e “contrastare derive sociali o culturali che inducano le persone malate a scelte suicide, quando invece ben potrebbero trovare ragioni per continuare a vivere, ove fossero adeguatamente sostenute dalle rispettive reti familiari e sociali, oltre che dalle istituzioni pubbliche nel loro complesso”.
Richiama, infine, il legislatore e il Servizio Sanitario Nazionale ai loro doveri affinché “intervengano prontamente ad assicurare concreta e puntuale attuazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 242/2019 ferma restando la possibilità per il legislatore di dettare una diversa disciplina nel rispetto delle esigenze richiamate ancora una volta dalla presente pronuncia».
Suicidio assistito: la Corte ribadisce i requisiti e chiede un intervento  immediato del legislatore - Affaritaliani.it