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Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019 150 150 Graziella Pascotto

Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla sentenza n. 242 del 2019

Nel solco delle precedenti decisioni, la Corte Costituzionale (sentenza 24.7.2026 n. 152) ha ribadito i requisiti che escludono la penale rilevanza della condotta di chi aiuti altri a porre fine alla propria esistenza, tra cui la sottoposizione della persona a trattamenti di sostegno vitale.
Il suicidio assistito può essere depenalizzato solo ricorrendo tre requisiti: prognosi infausta, sofferenza ritenuta insopportabile e dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, nessuna applicazione più ampia è possibile.
Il caso riguardava tre persone accusate di aver accompagnato in una clinica svizzera una donna affetta da una grave patologia neurodegenerativa, intenzionata a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. La Procura aveva chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha ritenuto che non potesse essere concessa perché la donna non era sottoposta a cura salvavita. Da qui il nuovo rinvio alla Consulta, per valutare se tale requisito determini una disparità di trattamento tra pazienti accomunati da sofferenze irreversibili. La Corte ha però respinto il ricorso, confermando quanto già affermato nelle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. La giurispridenza non ha introdotto il diritto al suicidio assistito, ma una limitata eccezione alla punibilità prevista dall’art. 580 c.p. (reato di istigazione e aiuto al suicidio) per i pazienti che interrompono i trattamenti salvavita, in base alla legge sul consenso informato. Secondo la Consulta, chi non dipende da trattamenti di sostegno vitale si trova in una situazione sostanzialmente diversa e non c’è quindi disparità di trattamento. La Corte richiama inoltre il dovere dello Stato di tutelare la vita e il rischio di possibili pressioni sulle persone più fragili, ribadendo che eventuali ampliamenti dell’accesso al suicidio medicalmente assistito spettano esclusivamente al Parlamento.
Fine vita: la Corte costituzionale ribadisce le condizioni poste dalla  sentenza n. 242 del 2019
Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge 150 150 Graziella Pascotto

Fine Vita, in Toscana il suicidio assistito è legge

La legge è stata approvata in data 11.2.2025 e prevede una precisa procedura per l’accesso al suicidio assistito da completarsi entro 54 giorni. La competenza a valutare le richieste spetta ad una commissione multidisciplinare composta da sei specialisti: esperti in cure palliative, anestesisti, psicologi ecc. Nel caso di valutazione positiva, l’ASL dovrà reperire il farmaco e gli eventuali macchinari necessari per garantire l’auto-somministrazione al richiedente.
La Corte Costituzionale era già intervenuta con la nota sentenza n. 242/2019 sul caso DJ Fabo, stabilendo che l’aiuto al suicidio, in determinate condizioni, non costituisce reato (irreversibilità della patologia, presenza di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili del paziente, dipendenza da macchinari o terapie di sostegno vitale,
capacità di prendere decisioni in modo libero e consapevole), sollecitando l’intervento del Parlamento purtroppo mai avvenuto.
In difetto di una disciplina nazionale alcune Regioni (non dimentichiamoci che la sanità è in parte di loro competenza), stanno tentando di attuare il diritto di chi chiede legittimamente di aver accesso al fine vita.
Il Veneto aveva già cercato di approvare una legge simile, ma il provvedimento non era passato per un solo voto. Ora il Presidente Zaia ha annunciato un regolamento che dovrebbe garantire tempi certi anche ai cittadini veneti.
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