Lavori di pubblica utilità e guida in stato di ebbrezza con incidente stradale
E’ il caso di una signora condannata dal Tribunale di Bergamo per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,72-1,81 g/l), con le aggravanti di aver causato un incidente stradale e dell’orario notturno. Il Tribunale peraltro sostituiva la pena con i lavori di pubblica utilità.
La sentenza veniva impugnata dalla Procura per la violazione dell’art. 186 C.d.S. c. 9 bis, che esclude espressamente i casi di contravvenzione aggravati dall’incidente stradale dalle ipotesi per le quali la pena può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
La Cassazione (sentenza n. 2536/2022) ha quindi annullato la decisione del Tribunale nella accertata sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale.
Ciò come detto vieta la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità anche quando, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.

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