Stranieri: non irragionevole il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo per accedere al reddito di cittadinanza
La Corte Costituzionale (sentenza n. 19 del 25.1.2022) in tema di reddito di cittadinanza e di requisiti necessari per ottenerlo, tra i quali vi è per gli stranieri il “possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo” (articolo 2, primo comma, lettera a, n. 1 del decreto-legge 4/2019), ha stabilito che la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non è un requisito irragionevole. Ha dunque bocciato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bergamo che dubitava della costituzionalità del predetto requisito ritenendolo, da un lato, discriminatorio tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti, dall’altro, irragionevole, in considerazione dell’apparente assenza di una correlazione tra il requisito del permesso di lungo periodo e le situazioni di bisogno per le quali la prestazione è prevista.
Per la Corte, il reddito di cittadinanza non è una semplice misura di contrasto alla povertà ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Poiché il suo orizzonte temporale non è di breve periodo, la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non è un requisito privo di collegamento con la ragion d’essere del beneficio previsto e non è dunque requisito discriminatorio.
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