Condomino moroso: è possibile sospendere le utenze? 150 150 Graziella Pascotto

Condomino moroso: è possibile sospendere le utenze?

Il caso riguarda un condomino che si è reso moroso nel pagamento delle quote del riscaldamento per un‘intera gestione e il Condominio ha adito l’Autorità giudiziaria in via d’urgenza per ottenere sia l’immediata sospensione del servizi di erogazione dell’acqua e di fruizione del servizio di riscaldamento, sia l’autorizzazione ad adottare le misure e gli interventi tecnici necessari al distacco delle utenze limitatamente alla di lui abitazione. Il Tribunale di Perugia si è domandato se si possa sospendere il moroso dal godimento dell’acqua o del riscaldamento essendovi l’esigenza di tutelare il diritto del debitore alla salute, prima ancora del diritto di credito del Condominio e con la sentenza n. 5113 del 20.12.2021 ha fornito risposta affermativa.
Ha ritenuto di non condividere i precedenti giurisprudenziali che privilegiavano il principio costituzionale della salute, applicando la sospensione dell’erogazione del servizio solo se non essenziale (ad es. l’uso della piscina o di altre strutture sportive oppure del parcheggio nell’area condominiale).
L’art. 63 disp. att. c.c.. così come rivisto dalla l. n. 220/2021, legittima l’amministratore a sospendere il servizio (senza distinguere tra servizio essenziale o meno) in via di autotutela e senza dovere ricorrere preventivamente al giudice, a prescindere dall’entità della morosità.
Sospensione dei servizi al condomino moroso: acqua e riscaldamento non sono intangibili

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