Nessuna provvigione al mediatore in caso di “preliminare di preliminare”
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va, invece, escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un ‘affare’ in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un cd. ‘preliminare di preliminare’ (Cassazione 5.11.2021 n. 32066).
Nel caso di specie un mediatore aveva agito per ottenere la corresponsione di una somma a titolo di provvigione per l’attività di mediazione svolta nell’ambito delle trattative, infruttuose, che avrebbero dovuto portare ad una compravendita immobiliare.

- Postato in:
- Diritto civile
- News


Lascia una risposta