Separazione addebitata ad entrambi i coniugi
Il Tribunale di Belluno pronunciava la separazione tra coniugi, accogliendo entrambe le domande di addebito della responsabilità (sulla base della pari gravità dei comportamenti genitoriali), e affidando la bambina, di anni otto, ai servizi sociali, pur mantenendone la residenza presso la madre, nonché dettava provvedimenti di carattere economico e disponeva, a carico del padre, il risarcimento del danno nei confronti della figlia. La Corte d’Appello di Venezia riduceva l’entità delle somme dovute e confermava il doppio addebito. Entrambi i coniugi proponevano ricorso per cassazione. In particolare, la ricorrente sosteneva che i giudici di merito avevano posto l’accento sulla conflittualità tra i genitori, senza tener conto dell’interesse della minore.
La Corte di Cassazione (ord. 7.6.2021 n. 15819) dichiarava inammissibili i ricorsi essendo preclusa, in sede di legittimità, la revisione degli accertamenti di fatto compiuti nei precedenti gradi di giudizio. In Cassazione infatti la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito.

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