Stalking attraverso i social 150 150 Graziella Pascotto

Stalking attraverso i social

Il delitto di atti persecutori può configurarsi anche attraverso interventi sulle proprie pagine dei social network, potendosi realizzare anche attraverso tale utilizzo di internet delle condotte idonee ad intimidire altri con minacce o molestie ed inducendo nelle stesse quella condizione di ansia e timore caratterizzante la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. (Cass. Pen. 17.5.2021 n. 19363).
Nel caso concreto le espressioni intimidatorie non venivano pronunciate in presenza della persona offesa. Quest’ultima ne veniva a conoscenza attraverso altri, in un contesto dal quale poteva desumersi la volontà dell’agente di produrre l’effetto intimidatorio (dal tenore letterale delle espressioni postate non vi erano dubbi sul fatto che questi intendesse rivolgersi, direttamente o indirettamente, alla persona offesa).
Tale principio di diritto deve ritenersi applicabile anche alle minacce che costituiscano l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori.
donna che riceve telefonata scocciante

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