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Ottobre 2020

Diritto al parto anonimo e Diritto del figlio a conoscere le proprie origini 150 150 Graziella Pascotto

Diritto al parto anonimo e Diritto del figlio a conoscere le proprie origini

E’ il caso di una donna che ha esercitato il diritto al parto anonimo, ed il figlio, divenuto maggiorenne, ha proposto l’azione di accertamento giudiziale della maternità della madre, dopo la morte della donna. I giudici di primo e secondo grado hanno riconosciuto la maternità della donna, ma la sentenza d’appello veniva impugnata per Cassazione, per veder affermare la prevalenza del diritto all’anonimato della madre sul diritto del figlio all’accertamento del proprio status, anche dopo la morte della donna. Il ricorso è stato rigettato.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 19824 del 22.9.2020) opera un bilanciamento tra il diritto all’anonimato della madre (riconosciuto da svariate norme), e il diritto del figlio alla verità biologica (una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale).
Ecco, secondo la Corte, il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si colloca in posizione preminente poichè è finalizzato a tutelare i beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
Pertanto, afferma la Corte, il diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita della madre.
La regola può essere derogata, come nel caso in esame, dopo la morte della madre, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto all’accertamento dello status di filiazione.
Esenzione IMU: i coniugi possono risiedere in Comuni diversi? 150 150 Graziella Pascotto

Esenzione IMU: i coniugi possono risiedere in Comuni diversi?

L’ordinanza n. 20130 del 24.9.2020 della Cassazione civile stabilisce, ai fini dell’esenzione IMU, la necessità, in riferimento alla stessa unità immobiliare, che tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. La Corte conferma così un orientamento già espresso in precedenti occasioni in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative.
In altre parole, dunque, se due coniugi hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che si trovano in comuni diversi nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale.
Inoltre, lo stesso nucleo familiare, sempre ai fini dell’agevolazione Imu, non può comunque avere due abitazioni principali neanche nello stesso Comune, in questo caso però le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La multa di un agente fuori servizio è lecita? 150 150 Graziella Pascotto

La multa di un agente fuori servizio è lecita?

Un agente di Polizia può intimare l’alt, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso, anche quando è libero dal servizio. E se si trova in questa situazione, e viaggia a bordo di un’ auto privata, può contestare oralmente ad un trasgressore eventuali violazioni al Codice della Strada e redigere successivamente il verbale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. n. 20529 del 29.9.2020).
E’ il caso di un agente di Polizia di Frontiera, libero dal servizio ma in divisa, a bordo di una vettura civile, che aveva affiancato un’auto che aveva eseguito più sorpassi su tratti di strada segnalati da doppia striscia continua, intimando di fermarsi. Dopo due giorni dall’accertamento delle infrazioni seguivano due verbali, contro i quali il conducente della vettura proponeva opposizione al Giudice di Pace di Mestre.
Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione e il Tribunale di Venezia confermava la decisione.
Per la Cassazione non si è trattato di contestazione differita, ma di verbalizzazione differita dopo la contestazione avvenuta oralmente per indisponibilità dei moduli: l’agente era in viaggio per raggiungere il luogo di lavoro, giustificazione logica e plausibile e dunque insindacabile dalla Corte di Cassazione.
D.L. 7.10.2020 n. 125: le nuove misure anti Covid 150 150 Graziella Pascotto

D.L. 7.10.2020 n. 125: le nuove misure anti Covid

Ecco le novità contenute nel nuovo decreto legge approvato dal governo, in vigore dal 8.10.2020:
proroga dello stato di emergenza fino al 31.1.2021; obbligo di portare sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, mezzi di trasporto compresi, oltre che all’aperto quando si è in prossimità di persone non conviventi.
Sono escluse dall’obbligo della mascherina le persone che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni e chi ha patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e chi interagisce con loro.
Confermate le norme anti contagio in vigore fin dall’inizio della pandemia: distanziamento di almeno un metro, divieto di assembramento, rispetto delle misure igieniche, lavaggio delle mani, obbligo di rispettare i protocolli di sicurezza definiti per la riapertura dei luoghi di lavoro, di ristoranti e locali.
Confermato il limite di 200 persone nei cinema, a teatro e ai concerti al chiuso, e di 1000 persone per quelli all’aperto.
Rimane l’obbligo di stare a casa con più di 37,5 di febbre.
Confermato lo smart working semplificato, senza accordo individuale.
Quanto all’App Immuni, che allerta i soggetti venuti in contatto con persone positive al Covid, rimane operativa fino al 31.12.2021.
Le sanzioni vanno da 400 fino a 1000 €; da 500 fino ai 5000 € e l’arresto dai 3 ai 18 mesi per chi viola la quarantena; da 400 a 1000 € per gli esercizi pubblici che non rispettano le norme anti-contagio e la chiusura del locale da 5 a 30 giorni.
Lesioni micropermanenti da sinistro stradale: necessità o meno degli esami strumentali 150 150 Graziella Pascotto

Lesioni micropermanenti da sinistro stradale: necessità o meno degli esami strumentali

Accade spesso che le Compagnie assicurative rifiutino il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità come quello derivante da “colpo di frusta” in mancanza di esami strumentali (radiografie) che attestino la lesione.
Ma tali esami e i relativi certificati rilasciati dai sanitari sono davvero così essenziali ai fini risarcitori?
Secondo la Cassazione (ordinanza 28.9.2020 n. 20339) ci sono altri modi per verificare il colpo di frusta o una lesione suscettibile di accertamento medico-legale, in particolare sia l’esame clinico che quello visivo. Le radiografie per quanto opportune, spiega la Suprema Corte, possono fornire esiti solo relativi in ordine alle effettive conseguenze del sinistro stradale. La radiografia infatti potrebbe mostrare una lesione non compatibile con la dinamica dell’incidente, magari preesistente, così come un esame clinico senza la radiografia potrebbe mostrare degli indizi inequivocabili.
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