Archivi del mese :

Marzo 2020

Ripartizione della pensione di reversibilità 150 150 Graziella Pascotto

Ripartizione della pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità di un comune marito defunto va ripartita, tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, in base alla durata del matrimonio, altresì tenendo conto della durata dell’eventuale convivenza more uxorio trascorsa dalle due mogli superstiti con l’uomo titolare della stessa pensione oggetto di reversibilità.

Ulteriori criteri sono stati identificati nell’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e nelle condizioni economiche delle due aventi diritto. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez.VI, ord. 26.2.2020, n. 5268.

https://www.studiocataldi.it/articoli/37531-l-assegno-divorzile-non-limita-l-importo-della-pensione-di-reversibilita.asp

Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario 150 150 Graziella Pascotto

Banche: no alla trasformazione del mutuo ordinario in fondiario

Come precisato dalla Corte di Cassazione, ordinanza 10.2.2020 n. 3024, la banca non può correre ai ripari rispetto all’insolvenza dell’impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il “mutuo ordinario” in un “mutuo fondiario”, attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria.

La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all’erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un’ipoteca per un credito preesistente».

La Corte ha dunque respinto il ricorso di Banca Apulia contro l’ordinanza del Tribunale di Trani che aveva escluso la sua richiesta di ammissione al passivo con «privilegio ipotecario», ammettendo invece l’Istituto come chirografario.

La costituzione della garanzia ipotecaria, infatti, in quanto avvenuta solo quattro mesi prima del fallimento e dunque «in un periodo sospetto» e «in relazione ad un credito preesistente non scaduto», doveva ritenersi inefficace e comunque da revocare (ex art. 67, c. 1 L. Fallimentare).

https://www.dirittodelrisparmio.it/2020/02/11/sullimpossibile-trasformazione-del-mutuo-ordinario-in-fondiario/

Ryanair, voli in ritardo o cancellati: decide il Giudice italiano 150 150 Graziella Pascotto

Ryanair, voli in ritardo o cancellati: decide il Giudice italiano

È il giudice italiano a dover decidere sul risarcimento dei voli in ritardo o cancellati che siano stati acquistati online in Italia o che abbiano come destinazione il nostro Paese.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con l’ordinanza 13.2.2020 n. 3561 accogliendo il ricorso di una coppia campana contro la compagnia aerea Ryanair.

A seguito della cancellazione del volo Barcellona-Napoli, i viaggiatori si erano rivolti al giudice di pace.
La compagnia low cost irlandese aveva, però, eccepito il difetto di giurisdizione italiana richiamando la clausola contrattuale, spuntata dai ricorrenti per concludere l’acquisto online, che affidava la giurisdizione al giudice irlandese.
La clausola, osserva però la Cassazione, fa salvo «quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione».
Si tratta della Convenzione di Montreal del 1999 che detta regole specifiche per i risarcimenti nel trasporto aereo ed è applicabile perchè ad essa ha aderito anche Ryanair.
Nè può ritenersi, come sostenuto dal vettore aereo, che il riferimento della Convenzione al solo «ritardo» del vettore, e non dunque anche alla «cancellazione», possa indurre a ritenerla esclusa.
Anche la soppressione del volo, in definitiva, si concreta in un ritardo prolungato, che proprio perchè più grave sarebbe irragionevole escludere dalla copertura.

http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/02/18/volo-annullato-da-compagnia-aerea-straniera-decide-il-giudice-italiano

  • 1
  • 2