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Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti 150 150 Graziella Pascotto

Diritto di manifestare, cosa garantisce la Costituzione e i limiti

Ieri un Consiglio dei ministri straordinario ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce una serie di misure rivolte al contrasto della criminalità minorile e delle violenze durante le manifestazioni pubbliche. Per i minori che hanno compiuto 14 anni viene prevista una presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, ed esteso anche ai minorenni l’arresto in flagranza differita.
Il provvedimento introduce il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche, che punisce chi, nel corso di manifestazioni, partecipa a un gruppo di almeno 5 persone che opera in modo organizzato, anche occasionalmente, e utilizza o lancia oggetti atti a offendere o artifici pericolosi, determinando un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Pene più severe sono previste per chi organizza o promuove il gruppo o istiga alle violenze. Vengono aumentate le pene per alcune ipotesi di devastazione e saccheggio commesse nel corso di manifestazioni, esteso il cd. fermo preventivo (fino a 12 ore) alle operazioni di polizia in luoghi con forte afflusso di persone, anche nei confronti dei minorenni, e prevista la possibilità per il questore di disporre, in determinati casi, un divieto di aggregazione della durata fino a un anno, applicabile anche ai minori ultraquattordicenni.
Va ricordato che la Costituzione – art. 17 – riconosce ai cittadini il diritto di riunirsi in modo pacifico e senz’armi.
Per le riunioni in luoghi privati o aperti al pubblico non è necessario alcun avviso. Per quelle in luogo pubblico, come un corteo o un sit-in in piazza, basta il preavviso, mentre non occorre un’autorizzazione. Il questore va informato con preavviso e può vietare la manifestazione solamente per comprovati motivi di sicurezza ovvero di incolumità pubblica.
L’art. 21 Cost. tutela la libertà di esprimere il proprio pensiero con ogni mezzo: slogan, cartelli, striscioni.
Chi saccheggia un negozio o aggredisce un agente non esercita un diritto, bensì commette reati già previsti dal codice penale, dalla devastazione e saccheggio alla resistenza a pubblico ufficiale.
La legge vieta anche di partecipare a una manifestazione col volto coperto in modo da impedire il riconoscimento. La violenza di alcuni, però, non cancella il diritto degli altri. Secondo la giurisprudenza europea chi manifesta pacificamente resta tutelato pure se altri partecipanti commettono violenze, e il compito delle forze dell’ordine è isolare i violenti, non disperdere chi protesta in modo lecito.
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