Auto priva di assicurazione e parcheggio in area privata
E’ il caso di un ricorso contro una multa che riguardava la sosta di un’auto non assicurata in una strada privata. Il verbale veniva confermato prima dal Giudice di Pace e in seguito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 37851 pubblicata il 28.12.2022).
La Suprema Corte ha ritenuto non contestabile l’obbligo assicurativo in un parcheggio aperto alla circolazione.
Per il Codice della strada e il Codice delle assicurazioni private anche i veicoli in sosta su strade a uso pubblico o aree equiparate sono considerate in circolazione e devono essere assicurate. La discriminante è l’uso della strada e anche una strada privata può avere un uso pubblico laddove sia aperta alla circolazione.
Pertanto attenzione: l’auto non assicurata può essere parcheggiata solo in luoghi privati non accessibili al pubblico, come i garage e i box auto, o nelle strade ad uso esclusivo, senza servitù di passaggio e senza che terzi soggetti possano avere un concreto interesse ad accedervi.

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