Furto di energia elettrica e stato di necessità
Legittima la condanna per furto aggravato ex art. 625 n. 2 c.p. dell’occupante di immobile condominiale che abbia sottratto, mediante manomissione del contatore, energia allacciandosi al misuratore di altro condomino.
Pur trattandosi di persona che vive di stenti, per la Suprema Corte (sentenza n. 12192 del 1.4.2022) non è invocabile l’esimente dello stato di necessità atteso che essa postula il pericolo di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti.

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