Le mance vanno tassate?
La recentissima sentenza della Cassazione Tributaria (n. 26512 del 30.9.2021) stabilisce che le mance rientrano nel reddito da lavoro dipendente. La sentenza richiama l’art. 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) che al comma 1 stabilisce: “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dalla notifica di un avviso di accertamento nei confronti di un lavoratore, con cui venivano recuperati a tassazione redditi di lavoro dipendente non dichiarati (nella specie, co € 77.321,00) relativi a mance percepite nello svolgimento delle sue mansioni di capo ricevimento in hotel.
Ritengo che le mance di pochi € continuino a non essere soggette a tassazione come da circolare n. 3/2008 dell’Agenzia delle Entrate (donazioni di modico valore), ma nel caso deciso dalla Corte, si era trattato di un capo ricevimento il quale, nel corso dell’anno, aveva incassato ben 70 mila euro di mance poi versati in banca insospettendo il Fisco.
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