Bolletta dell’acqua con consumi anomali: obblighi del gestore
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 24904 del 15.9.2021) ha stabilito che, in caso di consumi anomali, è dovere della società fornitrice avvisare subito l’utente così da non porlo all’improvviso dinanzi a un bolletta ingiustificatamente elevata, e in modo da consentirgli di potersi attivare per evitare l’aggravarsi del danno provocato dall’eventuale perdita occulta. Se tale informativa manca il gestore è tenuto al risarcimento del danno in favore del proprio utente.
Nel caso concreto si era verificato il mero invio della fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna segnalazione del loro carattere anomalo. Secondo la Suprema Corte ciò non consente di ritenere correttamente adempiuto l’obbligo informativo dell’ente somministrante nei confronti dell’utente finale.
La condotta dell’utente che non verifica il regolare funzionamento dell’impianto e del contatore e non fa la c.d. autolettura, non basta ad escludere l’inadempimento dell’azienda erogatrice dell’acqua.

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