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Aprile 2021

Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto 150 150 Graziella Pascotto

Guida in stato di ebbrezza e particolare tenuità del fatto

Anche per il reato di guida in stato di ebbrezza può ritenersi sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, dovendo il giudice, per decidere sul punto, valutare in primo luogo il tasso alcolemico riscontrato e la gravità delle conseguenze derivanti dalla conduzione del veicolo in condizioni di ubriachezza. Non devono poi ricorrere condizioni ostative alla concessione del beneficio ed in particolare, proprio con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, l’abitualità della condotta (sentenze 29.3.2021 n. 11655 e 11699).
Nella prima sentenza la Cassazione ha valorizzato, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la circostanza che si fosse in presenza di un precedente di modesta entità e risalente nel tempo nonché l’assenza di danni alle persone conseguenti alla condotta di guida dell’imputato, la prossimità del tasso alcolemico alla soglia minima, la non abitualità della condotta.
Nella seconda decisione al contrario si è ritenuta corretta la scelta del giudice di merito di non ritenere applicabile l’art. 131 bis c.p. per la presenza di tre ragioni nell’insieme ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: l’elevato tasso alcoolico; le modalità della condotta, di notte, con fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale; l’entità del pericolo provocato agli utenti della strada.
Debiti con il fisco: sottrazione fraudolenta per chi svende la casa 150 150 Graziella Pascotto

Debiti con il fisco: sottrazione fraudolenta per chi svende la casa

E’ il caso di un soggetto condannato dalla Corte d’appello di Trieste per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74/2000, poiché al fine di sottrarsi al pagamento di imposte e relative sanzioni amministrative per oltre € 50.000,00, ha alienato simulatamente o comunque in modo fraudolento, un immobile alla sua convivente, per un prezzo notevolmente inferiore sia a quello corrisposto per l’acquisito sia a quello di successiva rivendita.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 10763 del 19.3.2021) nel ritenere inammissibile il ricorso del soggetto, ha affermato che deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a € 50.000,00. Quanto alla necessaria consapevolezza dell’esistenza del debito nei confronti dell’Erario, la persona in questione, due mesi prima della vendita, era stata convocata dall’Agenzia delle Entrate ed era stato redatto un verbale in contraddittorio.
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