Alcoltest: i verbalizzanti devono attendere il difensore?
In seguito al ricorso del Comune di Mogliano Veneto contro la sentenza del Tribunale di Treviso che annullava il verbale di contestazione della guida in stato di ebbrezza poiché accertata senza attendere un certo lasso di tempo dall’avviso all’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore e senza attendere che l’avvocato giungesse sul posto, la Corte di Cassazione (ord. n. 28 del 7.1.2021) lo ha invece considerato valido.
L’accertamento strumentale dello stato di ebrezza (cd. alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ed impone che venga dato avviso al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore, senza che, però, da ciò derivi l’obbligo, per i verbalizzanti, di attendere un lasso di tempo minimo da tale avviso per procedere al test, onde consentire l’arrivo del difensore eventualmente nominato.
In altre parole solo l’avviso è obbligatorio, mentre la presenza del difensore è eventuale e facoltativa. La sua assenza quindi non invalida l’accertamento.
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