Assemblea condominiale in videoconferenza: consenso a maggioranza o unanimità?
La legge di conversione del D.L. 125/2020 introduce una novità che non andrà esente da critiche.
Se da un lato conferma la possibilità di svolgimento dell’assemblea a distanza, dall’altro suscita dei dubbi l’ultimo comma dell’art. 66 disp. att. c.c., secondo il quale “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza”.
Dunque consenso della maggioranza dei condomini anziché l’unanimità richiesta sino ad oggi.
Ciò rischia di impedire ai molti non in grado o nell’impossibilità di utilizzare mezzi telematici, di partecipare alle riunioni di condominio.
Inoltre non necessariamente la maggioranza dei condomini è espressione della maggioranza dei millesimi dell’edificio con la conseguenza che un gruppo di condomini numeroso, ma rappresentativo complessivamente di pochi millesimi, potrebbe vincolare l’intera compagine condominiale.
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